Esame avvocato 2018: scadenza domanda e costo, il bando in Gazzetta

Pubblicato il 12 Ottobre 2018 alle 06:50 Autore: Guglielmo Sano
esame avvocato 2018

Esame avvocato: domande entro il 12 novembre.

Esame Avvocato: scadenza in arrivo, quanto costa


Il bando con i dettagli per partecipare al prossimo esame per diventare avvocato è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il Ministero della Giustizia aveva annunciato le date delle prove scritte già a inizio settembre. Queste, come dovrebbe ormai essere noto agli interessati, si terranno l’11, il 12 e il 13 dicembre.

Con il bando avviene la comunicazione ufficiale sul termine ultimo per l’invio delle domanda. Le richieste dovranno essere inoltrate – soltanto online – non oltre il 12 novembre. Dunque, chi ha intenzione di candidarsi, avendo maturato i requisiti necessari, innanzitutto, dovrà collegarsi al sito del Ministero della Giustizia. Poi accedere – tramite le apposite credenziali personali – all’area “Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni”.

Esame avvocato: le imposte da pagare

Gli aspiranti avvocati hanno l’obbligo di sostenere una serie di spese per partecipare all’esame. In primis, obbligatorio pagare l’imposta di bollo utilizzando una marca di 16 euro. In secondo luogo, dovranno essere pagati 12,91 euro attraverso il Modulario F/23. Per tributo bisogna indicare 729/T; la voce “Codice Ufficio” andrà completata con il codice dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate del proprio domicilio fiscale.

Fondamentale anche versare 50 euro per contributo spese attraverso un bonifico bancario o postale sul conto avente IBAN: IT08O0760114500001020171540, intestato alla Tesoreria dello Stato con causale «Esame avvocato anno 2018 – capo XI, cap. 2413, art. 14». Il pagamento potrà avvenire anche tramite bollettino postale su conto corrente postale n. 1020171540 da intestare alla Tesoreria dello Stato con causale «Esame avvocato anno 2018 – capo XI, cap. 2413, art. 14». Infine, c’è la possibilità di fare un versamento presso una qualsiasi sezione della Tesoreria dello Stato (in conto entrate Tesoro, capo XI, cap. 2413, art. 14).

Detto ciò, effettuati i pagamenti, le quietanze andranno scannerizzate e trasmesse al ministero. Da ricordare che la domanda risulta inviata solo una volta che il sistema genera la ricevuta di avvenuta ricezione. Senza ricevuta, la domanda non risulta inviata; se vengono inviate più domande, il sistema considera solo l’ultima.

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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