Contributi Inps 2018: importo massimo omissioni. Quando scatta la denuncia

Pubblicato il 25 Ottobre 2018 alle 06:30 Autore: Guglielmo Sano
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Contributi Inps 2018: importo massimo omissioni. Quando scatta la denuncia

Omissioni contributi Inps 2018, quando c’è responsabilità penale


L’Inps ha fornito importanti chiarimenti sull’omissione contributiva dopo la depenalizzazione introdotta dall’articolo 3, comma 6, del Dlgs 8/16. Tale disposizione prevede un doppio binario per le sanzioni in base all’entità, appunto, dell’omissione contributiva effettuata dal datore di lavoro. Infatti, per le omissioni superiori ai 10mila euro annui è prevista la reclusione fino a 3 anni più una multa di 1.032 euro. Invece, se l’importo dei mancati versamenti è inferiore ai 10mila euro all’anno, per il datore di lavoro soltanto una multa che varia dai 10mila ai 50mila euro.

Tuttavia, se si interrompe l’illecito e i contributi omessi vengono versati entro tre mesi della contestazione non si procede con la sanzione penale. Dunque, per gestire tale situazione, l’ente previdenziale ha creato un apposito programma; quest’ultimo, denominato G.il.d.a, si occupa di trasmettere le notifiche sia per l’ipotesi di illecito penale che per quelle di illecito amministrativo.

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Contributi Inps: i trasgressori sempre denunciati

Quindi, l’Inps ha sottolineato, con una nota, l’aggiornamento della procedura nell’eventualità di importi non versati superiori ai 10mila euro. Ecco allora che – nonostante la regolarizzazione che, come si diceva, esclude la punibilità dal punto di vista penale – per l’istituto rimane comunque l’obbligo di procedere alla denuncia agli organi competenti.

In pratica, l’ente previdenziale deve sempre procedere alla denuncia all’autorità giudiziaria, anche nei casi per cui la legge non prevede più l’esecuzione delle sanzioni penali previste a norma di legge. Detto ancora più chiaramente, la denuncia scatterà anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia effettuato la regolarizzazione dei versamenti omessi in precedenza e cioè, anche nei casi in cui il trasgressore abbia pagato quanto dovuto nei tre mesi messi a disposizione dalla legge.

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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