Personale Ata, III fascia: supplenza breve o annuale, come si calcola l’assenza

Pubblicato il 6 Novembre 2018 alle 06:32 Autore: Guglielmo Sano
Personale Ata e co. co. co. e trasformazione contratto, come funziona

Personale Ata, III fascia: supplenza breve o annuale, come si calcola l’assenza

Assenza personale Ata e malattia, come si giudicano


Gli istituti scolastici possono sostituire gli assistenti tecnici e amministrativi dopo 30 giorni di assenza; prima della Legge di stabilità 2018, gli assistenti tecnici non potevano mai essere sostituiti mentre si poteva sostituire un assistente amministrativo solo se nell’organico della scuola ne figuravano meno di tre.

Diversa la situazione per i collaboratori scolastici che possono essere sostituiti dopo 7 giorni o prima se sussistono importanti necessità a livello organizzativo. Ora, come ogni categoria di lavoratori anche i membri del Personale Ata hanno uno specifico “periodo di comporto”; in pratica, si tratta del periodo di tempo in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro durante uno stato di malattia.

Personale Ata: periodo di comporto e contratto

Ora, il periodo di comporto per il Personale Ata cambia in base ad alcuni fattori, al tipo di contratto, per esempio, o alla durata della supplenza. Tutti i lavoratori che hanno un contratto a tempo indeterminato o un contratto fino alla fine dell’anno scolastico hanno un periodo di comporto pari a 9 mesi in un triennio.

Per quanto riguarda la retribuzione considerando un anno scolastico non vi è una diminuzione nel primo mese di assenza. Insomma, si prende lo stipendio per intero. Quest’ultimo, però, subisce una decurtazione pari al 50% per il secondo e il terzo mesi di assenza. Invece, tra il quarto e il nono mese di assenza non si percepisce lo stipendio e il periodo non viene conteggiato ai fini del punteggio.

D’altra parte, chi ha un contratto a tempo determinato ha a disposizione soltanto 30 giorni di assenza per malattia – superati i quali avviene la risoluzione del contratto – con il 50% dello stipendio; il periodo rimane valido ai fini del calcolo del punteggio.

Infine, da segnalare che in caso di assenza per svolgimento di terapie salvavita – come la chemioterapia – il periodo non rientra nello sfruttamento del periodo di comporto e la retribuzione non subisce diminuzioni.

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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