Lezioni private e ripetizioni: imposta del 15% in Legge di Bilancio 2019

Pubblicato il 31 Ottobre 2018 alle 16:33 Autore: Gloria Sahbani
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Lezioni private e ripetizioni: imposta del 15% in Legge di Bilancio 2019

Il testo della Legge di Bilancio 2019 è pronto. Come avevano affermato fonti di Palazzo Chigi di M5s e Lega, era previsto nella giornata di oggi il suo arrivo in Parlamento. Gira in questi giorni una notizia riguardante la bozza della Legge. Nei tentativi di riduzione fiscale, ci sarebbe la proposta di istituire un’imposta al 15% per gli insegnanti su quanto percepito da lezioni private e ripetizioni.

La bozza della nuova Legge di Bilancio

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia, Giovanni Tria – in una riunione a Palazzo Chigi – hanno preso accordi. E ora il testo della Legge di Bilancio 2019 è chiuso. Nell’impianto del nuovo testo ci saranno 115 articoli e saranno varati provvedimenti, sia per il reddito di cittadinanza che per la quota 100 (superamento della riforma Fornero).

Verranno infatti istituti due fondi appositi per l’attuazione delle misure, con la possibilità di  compensazione tra di loro. I fondi saranno da 9 miliardi per il reddito e di 6,7 miliardi per le pensioni. Nella sezione dedicata alla riduzione della pressione fiscale, c’è però una nuova proposta, molto discussa in questi giorni. E’ quella di istituire un’imposta al 15% per gli insegnanti su quanto percepito da lezioni private e ripetizioni.

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Lezioni private e ripetizioni: la nuova imposta

La bozza di legge, datata 29 ottobre, recita:

“A decorrere dal 1° gennaio 2019, al compenso derivante dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari.

 I dipendenti pubblici, di cui al comma 1, che svolgono l’attività di insegnamento a titolo privato, fermo restando quanto disposto all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunicano alla propria amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.

L’imposta è versata entro il termine stabilito per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi”.

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