Personale Ata 2018: orario di lavoro e pausa, cosa è concesso

Pubblicato il 14 Novembre 2018 alle 07:37 Autore: Guglielmo Sano
Personale Ata

Personale Ata 2018: orario di lavoro e pausa, cosa è concesso

Orario personale Ata: tutte le pause permesse


Di quante pause può usufruire un membro del Personale Ata? C’è differenza tra lavoratori della stessa categoria, cioè, per esempio, tra il numero di ore a disposizione di un assistente amministrativo e quello a disposizione di un collaboratore scolastico? In generale, l’orario di lavoro ordinario di un membro del Personale Ata è pari a 36 ore settimanali; queste devono essere suddivise in 6 ore consecutive, di solito, articolate in orario antimeridiano. Tuttavia, possono occupare anche il pomeriggio a seconda della tipologia e delle esigenze dell’istituto scolastico. Le necessità specifiche dei lavoratori in merito a orari flessibili, ritardi e recuperi sono affrontate in sede di contrattazione integrativa di istituto.

Personale Ata: le pause durante l’orario di lavoro

D’altra parte, il contratto nazionale bisogna precisare che l’orario del lavoratore ausiliario della scuola non può comunque superare le 9 ore. Detto ciò, recita l’articolo 51, terzo comma, “se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti”.

Dunque, superate le 6 ore consecutive di lavoro è possibile usufruire di una pausa ma dopo le 7 ore e 12 minuti diviene obbligatorio interrompere il lavoro per recuperare le energie. Ora, quest’ultima (nelle modalità riportate) appena descritta è l’unica pausa prevista per il Personale Ata a livello di contratto nazionale.

Personale Ata: la “pausa caffè”

Ciò per dire che nel contratto non è prevista la “pausa caffè”, per intendere una pausa di durata inferiore ai 30 minuti precedente allo scoccare delle 6 ore consecutive di lavoro. Ora, anche diversi pronunciamenti della Cassazione hanno ammesso la natura “inoffensiva” sulla garanzia del servizio delle cosiddetta “pausa caffè”. Quindi, è possibile negoziarne orari e modalità in sede di contrattazione integrativa di istituto.

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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