Pensione anticipata con part-time, le alternative immediate a Quota 100

Pubblicato il 8 Aprile 2019 alle 06:04 Autore: Daniele Sforza

Oltre Quota 100, quali sono le alternative per andare in pensione anticipata con un part-time con un numero alto di contributi? Cerchiamo di rispondere.

Pensione anticipata con part-time
Pensione anticipata con part-time, le alternative immediate a Quota 100

Part time e pensione anticipata, cosa cambia con Quota 100


Quota 100 dovrebbe entrare a regime nel 2019, con criteri e requisiti che devono ancora essere definiti ufficialmente. Ma al di là della nuova misura voluta fortemente dal governo, quali sono le alternative in merito alla pensione anticipata? In redazione ci è giunta una e-mail di una insegnante di scuola dell’infanzia che ci ha posto alcuni legittimi e interessanti interrogativi a cui adesso cercheremo di rispondere.

Buongiorno, desidererei un’informazione in merito all’orario di servizio scolastico ridotto e alle problematiche correlate. Sono un’insegnante di scuola dell’infanzia a tempo indeterminato, fine carriera (40esimo anno). Vorrei sapere, dal mio orario a tempo pieno di 25 ore settimanali, a quanto si ridurrebbero le ore con un part-time verticale? E anche la percentuale di stipendio in meno? Inoltre, ai fini pensionistici questo andrebbe a incidere sui contributi utili alla quiescenza? Ringrazio per l’attenzione che mi vorrete dedicare e porgo distinti saluti.

Pensione anticipata part-time: orario scuola dell’infanzia, come funziona

In merito all’orario di servizio settimanale, occorre guardare alla normativa del CCNL di riferimento, in particolare all’articolo 28, comma 5. Infatti, qui si legge quanto segue: “In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria e artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”.

Viste le 25 ore settimanali per la scuola dell’infanzia, a quanto si riducono nella trasformazione del contratto full time in part time? In base all’Ordinanza Ministeriale n. 446/1997 e al CCNL 29 novembre 2007 (articolo 39), la durata minima delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno. Nel caso riportato dalla domanda, quindi le ore si ridurrebbero a 12,5 a settimana, o riproporzionate in base a 6 mesi l’anno.

Pensione anticipata: contratto part-time, 3 tipologie

Il rapporto di lavoro part-time dovrà risultare da contratto scritto, indicando anche la durata della prestazione lavorativa. Infatti ci sono 3 possibilità in cui il contratto part-time si articola.

  • Orizzontale: prestazione ridotta in tutti i giorni lavorativi;
  • Verticale: prestazione da effettuarsi su alcuni giorni della settimana del mese o determinati periodi nell’anno;
  • Misto: come intuibile dal nome, prende le caratteristiche delle due tipologie sopra riportate.

Si ricorda inoltre che il personale che lavora part-time è escluso da attività aggiuntive di insegnamenti che hanno carattere continuativo. Inoltre non possono fruire di benefici che causano una riduzione dell’orario lavorativo, fatta ovviamente eccezione per quelle previste dalla legge. In merito alle ferie, chi ha un contratto part-time verticale avrà diritto a un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno di riferimento.

Contributi figurativi Inps e Quota 100: limite 5 anni

Stipendio e contributi: come vengono riconosciuti

Passiamo adesso agli aspetti retributivi e previdenziali. Per quanto riguarda lo stipendio, la retribuzione sarà proporzionata in base al dimezzamento della prestazione previsto dal part-time. Facendo l’esempio di un part-time orizzontale, in caso di 12 ore e mezza settimanali, ad esempio, sarà necessario dividere la retribuzione attuale (quella relativa alle 25 ore di attività) per 2 e si otterrà così la retribuzione prevista per il part-time.

Nel caso esposto dalla questione, ovvero relativo al part-time verticale annuale, la retribuzione è corrisposta nei mesi di prestazione dell’attività lavorativa, in metodo proporzionale all’attività effettivamente svolta. Invece non sarà prevista alcuna retribuzione nell’eventuale mese in cui non si svolgerà la prestazione.

Infine, sotto l’aspetto contributivo, gli anni di lavoro part-time verranno considerati interamente ai fini pensionistici. Per ciò che concerne la quantificazione economica dei contributi, bisognerà calcolare in maniera proporzionale all’attività lavorativa svolta. Come recitano le disposizioni contenute nell’articolo 9 del decreto legislativo n. 61/2000, infatti, “nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell’ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l’anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all’orario effettivamente svolto l’anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale”.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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