Contributi e multe non pagate: notifica può arrivare dopo i 2 anni

Pubblicato il 22 Dicembre 2018 alle 11:33 Autore: Daniele Sforza
Contributi e multe non pagate notifica dopo 2 anni
Contributi e multe non pagate: notifica può arrivare dopo i 2 anni

Multe non pagate: i termini di prescrizione


Con la sentenza n. 28529 dell’8 novembre 2018 la Corte di Cassazione ha precisato che la riscossione delle sanzioni amministrative relative alle multe stradali per violazione del codice della strada, nonché delle norme previdenziali, si applicano termini di prescrizione quinquennali e non biennali. Il caso in questione ha riguardato una società sanzionata dal Ministero del Lavoro per la mancata comunicazione dei nomi dei dipendenti cessati dal rapporto lavorativo alla sezione circoscrizionale per l’impiego. La sanzione amministrativa inflitta consisteva nel pagamento di 4.720,66 euro. A questo la società si era opposta supponendo che la decadenza di quanto sanzionato fosse biennale.

La Corte di Cassazione si è dunque pronunciata in merito facendo riferimento alla legge vigente. Prima di citare la decisione finale della Cassazione può essere utile consultare la normativa espressamente citata.

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Contributi e multe pagate: termini di prescrizione, cosa dice la Legge

L’articolo 25 del DPR n. 602/1973 e successive modificazioni legifera in merito alle cartelle di pagamento e ai crediti tributari. E sancisce che il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del quale procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre “del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio” (comma 1/c). Inoltre “la cartella di pagamento contiene l’intimazione ad adempiere all’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata”.

Diverso il contenuto della Legge n. 689/1981, che la Cassazione ha preso come principale riferimento per pronunciare la sua decisione. All’articolo 18 della suddetta Legge, in merito alla ordinanza-ingiunzione, si legge quanto segue. “L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione”. Inoltre, “ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente”.

Andando poi all’articolo 28, quello maggiormente di nostro interesse nel caso sopra esaminato e relativo ai termini di prescrizione, si legge quanto segue. “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.

Contributi e multe non pagate: la decisione della Corte di Cassazione

Alla luce di quanto citato, la Cassazione si è espressa in questo modo. “L’esecuzione forzata intrapresa sulla base di una ordinanza-ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l’esazione delle imposte dirette, non è soggetta alla decadenza stabilita dall’art. 25 del DPR n. 602/1973, per l’iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall’art. 28 della Legge n. 689/1981”.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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