Bolletta luce e acqua: spese condominiali, come si suddividono

Pubblicato il 18 Novembre 2018 alle 17:17 Autore: Claudio Garau
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Bolletta luce e acqua: spese condominiali, come si suddividono

Un argomento noto a tutti coloro che vivono in realtà condominiali (sia proprietari sia inquilini) è quello relativo alla suddivisione dei costi della bolletta di luce e gas per le cosiddette parti comuni dell’edificio. Alla conservazione e manutenzione di esse debbono adoperarsi tutti i condomini. Vediamo cosa dicono la legge e la giurisprudenza circa la ripartizione degli obblighi di pagamento di queste spese di bolletta di luce e acqua.

Contribuzione alle spese per la conservazione delle parti comuni: qual è il criterio stabilito dalla legge

Il modo in cui i condomini contribuiscono al pagamento delle spese è dato dalla legge, in particolare dal codice civile. Si tratta di un criterio di proporzionalità fondato sul rapporto tra il valore del singolo appartamento rispetto alle parti comuni ed è espresso nei cosiddetti millesimi, riportati nelle tabelle millesimali. Un criterio differente di suddivisione dei costi può essere stabilito soltanto con atto d’acquisto, regolamento contrattuale e deliberazione assembleare all’unanimità.

Bolletta luce: criterio di pagamento per i condomini

E’ da chiarire che il codice civile non specifica però quale determinato criterio usare in relazione ad una certa spesa, facendo riferimento esclusivo alle “spese per le parti comuni“. Tra le spese che proprietari ed inquilini sostengono per le parti comuni, c’è quella relativa all’erogazione dell’energia elettrica per l’illuminazione delle parti comuni. Non essendoci alcuna norma specifica circa la ripartizione delle spese, occorre elaborare un metodo di calcolo che sia comunque rispettoso del dettato contenuto nel codice civile.

Pertanto è accettabile che la suddivisione del pagamento della bolletta della luce, sia da effettuarsi sulla base dei suddetti millesimi di proprietà. Nel rispetto dell’autonomia decisionali dei condomini, è ammesso però che sia adottato un differente criterio. Tale diverso metodo sarà scelto e determinato in forma scritta nell’atto d’acquisto, nel regolamento d’origine contrattuale o in una deliberazione assembleare all’unanimità.

Bolletta delle spese per l’acqua: la giurisprudenza della Cassazione ha chiarito il criterio di pagamento

Una questione un po’ più complessa è quella relativa alle spese per il pagamento del servizio idrico all’intero condominio. Tanto che è dovuta intervenire la Corte di Cassazione, con una sentenza che fa giurisprudenza. Nella fattispecie, un condomino aveva impugnato una delibera assembleare, con la quale le spese per l’acqua erano state suddivise in proporzione al numero degli occupanti delle unità immobiliari; con esonero di quelle risultanti, a seguito di indagini dell’amministratore, disabitate. La Cassazione ha appunto deciso a favore di questo condomino, con la sentenza n.17557 del 2014. La rilevanza di questo provvedimento è dovuta anche al fatto che le consuetudini condominiali, se contestate in modo adeguato, possono essere superate.

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Il criterio dell’utilizzo del contatore di sottrazione

La sentenza pertanto afferma che, per quanto riguarda il pagamento delle spese dell’acqua, esse debbono essere suddivise in base all’effettivo consumo; se questo è “rilevabile oggettivamente con strumentazioni tecniche”. Per aversi ciò, è però necessario un contatore di sottrazione, uno strumento idoneo alla misurazione precisa del consumo.

Il criterio di pagamento della bolletta dell’acqua basato sui valori millesimali

Nel caso il condominio sia sprovvisto di queste strumentazioni tecniche, la Cassazione ha stabilito che il codice civile non sostiene il criterio di ripartizione del costo dell’acqua sulla base del numero di persone che abitano stabilmente nell’edificio. La Suprema Corte ha cioè ragionato diversamente, sottolineando la rilevanza del criterio di utilizzazione potenziale.

In sintesi, per chiarire la misura del pagamento della bolletta dell’acqua, secondo la Cassazione occorre far sempre riferimento al principio generale, per il quale la suddivisione delle spese dell’acqua – in mancanza di contatori di sottrazione – è da farsi tenendo conto dei valori millesimali delle singole unità immobiliari.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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