Par condicio creditorum: liquidazione o fallimento, la differenza

Pubblicato il 19 Novembre 2018 alle 16:50 Autore: Claudio Garau
par condicio creditorum, liquidazione o fallimento, cosa cambia
Par condicio creditorum: liquidazione o fallimento, la differenza

Un istituto giuridico di remota origine e che sicuramente sarà noto ai più, è quello del fallimento di un’impresa e delle vicende che ne seguono, al fine di soddisfare i diritti di credito dei creditori. Vediamo di seguito che cosa si intende per par condicio creditorum e la differenza tra liquidazione e fallimento.

Che cosa sono fallimento e liquidazione secondo il diritto civile

Il fallimento è quella situazione in cui incorre un’azienda, la quale deve fronteggiare il pagamento dei crediti degli aventi diritto nei suoi confronti. È uno stato di insolvenza dell’imprenditore cui consegue una procedura di pagamento coattivo di questi crediti. Tale situazione si verifica perché il titolare d’impresa non riesce più a rispettare le obbligazioni aziendali che gli sono a carico. Allora la legge fissa delle regole rigorose al fine che comunque vi sia soddisfazione dei crediti vantati.

Occorre distinguere fallimento da liquidazione. Essa è definibile come la fase di chiusura di una società. Molte sono le circostanze che portano alla liquidazione, ad esempio il raggiungimento dell’oggetto sociale. È comunque una fase assolutamente normale e ordinaria della vita di una società. Il fallimento invece è uno stato di insolvenza deliberato dal tribunale, seguendo uno specifico iter. Esso può riguardare solo imprese e società, non i professionisti. Vediamo di seguito quali modalità ha stabilito la legge al fine di recuperare un credito dal fallimento.

La fase anteriore dell’ammissione al passivo

Occorre doverosamente premettere che prima di aversi tutte le formalità richieste dalla vicenda fallimentare, occorre stabilire quali sono i crediti da pagare.  Infatti può aversi il caso che un credito sia contestato. In tali circostanze, il legislatore ha disposto una specifica procedura: l’ammissione al passivo. Con essa, attraverso richiesta scritta da un avvocato al giudice, ogni creditore domanda in via giudiziaria di vedersi riconosciuto il proprio credito. Ciò farà sì che il creditore possa poi partecipare alla distribuzione dell’attivo a seguito del fallimento. Pertanto occorre attivare obbligatoriamente questa procedura, altrimenti il creditore perderà il diritto di soddisfare il proprio credito.

La par condicio creditorum: i creditori concorrono in condizioni di parità

In questi casi, è comune parlare di “procedura concorsuale”:  tutti i creditori dell’impresa fallita concorrono insieme al fine di ottenere ciò che è nel loro diritto. La regola è quella della parità tra i creditori nel fallimento. Ciò comporta che non saranno fatte distinzione per simpatia o prestigio di un creditore rispetto ad un altro. Questa è la cosiddetta par condicio creditorum”, che in latino significa parità tra i creditori.

È importante però chiarire che, per il legislatore, non tutti i creditori sono uguali dal punto di vista della natura del credito vantato.

I crediti dei creditori sono suddivisi secondo l’ordine previsto dalla legge

Come accennato, la distinzione è fatta non sulla base del singolo creditore, bensì sulla base del tipo di credito. C’è infatti uno specifico e rigoroso ordine stabilito dalla legge, finalizzato a indicare la priorità di un credito rispetto ad un altro. In sintesi, il legislatore in tema di fallimento, ha suddiviso i crediti in tre categorie, seguendo un ordine di priorità. Al primo posto – e saranno pagati per primi – troviamo i crediti prededucibili; poi, i crediti privilegiati.Per ultimi, i crediti chirografari.

Mutuo novembre 2018: tasso fisso e variabile, i migliori da aprire

Crediti prededucibili, privilegiati e chirografari: cosa sono

Facciamo un po’ di chiarezza circa queste tipologie di crediti.

I crediti prededucibili sono quei crediti che hanno precedenza in ogni caso. Hanno differente origine e possono emergere a seguito dell’inizio della procedura fallimentare. Ad esempio i crediti sorti nell’esercizio dell’impresa dopo l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria, che consente all’impresa di continuare la propria attività. Altri esempi di crediti prededucibili sono quelli scaturiti  in occasione o in funzione delle procedure concorsuali. Cioè si tratta di crediti emersi da attività funzionali alla procedura.

I crediti privilegiati sono invece crediti che hanno la precedenza rispetto agli altri, ma non verso i crediti prededucibili. Essi sono soddisfatti, ad esempio, con la vendita di un bene mobile o immobile. Tale scala di priorità tra i crediti e quindi la possibilità che un credito sia pagato anteriormente ad un altro, è rigidamente stabilita dalla legge. Tra gli stessi privilegi che sorreggono tale categoria di diritto di credito, sono previste priorità differenti. Come ultima tipologia in ordine di rilevanza, i crediti chirografari sono di facile individuazione dato che possono essere raggruppati in tutti quei crediti che non rientrano nelle due tipologie accennate sopra.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

 

L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
Tutti gli articoli di Claudio Garau →