Tfr aziende in liquidazione: esenzione versamento Inps, la sentenza

Pubblicato il 6 Dicembre 2018 alle 10:53 Autore: Daniele Sforza
Tfr aziende in liquidazione: esenzione versamento Inps, la sentenza
Tfr aziende in liquidazione: esenzione versamento Inps, la sentenza

Ultime notizie sul Tfr con lo sgravio contributivo per le aziende in liquidazione, al fine di alleggerire l’elenco degli oneri in uscita per le imprese in procedura fallimentare. Lo ha stabilito un articolo del Dl n. 190/2018 poi convertito in Legge n. 130/2018.

Lo sgravio è riservato alle aziende in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che usufruiscono del trattamento di integrazione salariale straordinaria per il biennio 2019-2020. Lo sgravio è valido per gli anni 2020 e 2021. E riguarda sia il versamento Inps delle quote di Tfr per i lavoratori coinvolti nel trattamento sopraccitato; sia il versamento (sempre all’Inps) del contribuito correlato alle interruzioni dei contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Tfr e trattamento di integrazione salariale per imprese in crisi

L’articolo 44 del DL 190/2018 è infatti dedicato al trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi. Qui si legge che per gli anni 2019 e 2020 può essere autorizzato fino a un massimo di 12 mesi in totale il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale dalle aziende che abbiano cessato l’attività produttiva. E per le quali sussista una concreta prospettiva di cessione dell’attività “con conseguente riassorbimento occupazionale”. Oppure “laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessate, nel limite delle risorse stanziate e non utilizzate.

Trattamento di fine rapporto: riduzione in busta paga è ammessa

Tfr aziende in liquidazione: esonero versamenti Inps, come fare

Nella conversione del succitato DL in Legge (130/2018), è stato introdotto l’articolo 43-bis. Quest’ultimo è dedicato all’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del Tfr e del contributo Inps legato alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Qui si legge che per gli anni 2020 e 2021 le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che hanno usufruito del trattamento di integrazione salariale negli anni 2019 e 2020 “sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relativo alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della Legge 28 giugno 2012, n. 92”. Le disposizioni precisano che questi benefici sono riconosciuti nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per ciascun anno (2020 e 2021).

A tale onere, inoltre, “si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazioni”. Infine, “ai fini del monitoraggio della spesa, l’Inps verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che, a seguito delle domande accolte per la fruizione dei benefici è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, l’Inps non prende in considerazione ulteriori domande e pone in essere ogni adempimento di propria competenza per ripristinare in capo alle predette aziende gli oneri relativi ai benefici”.

L’esonero dal versamento Inps delle quote di Tfr e del ticket di licenziamento è dato su richiesta e previa autorizzazione dell’Inps.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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