Contributi Inps: Forze Armate e Carabinieri, riscatto contributivo. La nota

Pubblicato il 2 Maggio 2019 alle 06:34 Autore: Guglielmo Sano

Una recente circolare fa chiarezza sulle modalità di riscatto dei contributi Inps per il personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri

Contributi Inps: Forze Armate e Carabinieri, riscatto contributivo. La nota
Contributi Inps: Forze Armate e Carabinieri, riscatto contributivo. La nota

Riscatto contributi Inps, la circolare


Una recente circolare Inps porta un po’ di chiarezza sulle modalità di riscatto dei contributi ai fini previdenziali per quanto riguarda il personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri.

Contributi Inps: periodo di servizio e indennità

Nella circolare, l’ente previdenziale ricorda che il riferimento normativo da tenere presente è articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. In pratica, questo prevede che i periodi di servizio prestati possano essere riscattati in aumento ai fini pensionistici. Per periodo prestato, la precisazione nella circolare, bisogna intendere: “il servizio computabile ai fini del trattamento di quiescenza compreso tra la data di assunzione del servizio e la data di cessazione dallo stesso”. Ora, tale possibilità è concessa a prescindere dal fatto che sia stata percepita o meno l’indennità di impiego operativo. D’altra parte, il riscatto – fino a un massimo di 5 anni – è a carico dell’interessato nella misura del 27%.

Contributi Inps: beneficiari e domanda

In breve, la circolare si riferisce esclusivamente al personale attivo e in servizio. Invece, continua la nota Inps, “gli ex militari transitati all’impiego civile non possono, pertanto, avvalersi della facoltà di riscatto in parola, avendo gli stessi acquisito un diverso status. Il superstite avente diritto a pensione può presentare la domanda di riscatto entro i previsti novanta giorni dalla data di decesso del militare”.

La domanda di riscatto può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso il sito o il contact center dell’Inps oppure rivolgendosi a un intermediario autorizzato. Infine, restano da chiarire le modalità di pagamento: “l’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione entro novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento ovvero in forma rateale, per un numero di rate non superiore a quello dei mesi riscattati, senza alcuna maggiorazione di interessi”.

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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