Qualche nota sulla riforma Brunetta e sui Decreti attuativi.

Pubblicato il 5 Novembre 2009 alle 02:49 Autore: Luigi Zoppoli

Quest’ultimo punto è di grande rilevanza simbolica e pratica ed è quindi apprezzabile che la legge delega all’art. 4 punto 2 lettera h confermi questo auto-obbligo confermato nel Capo III art 11 del decreto di attuazione. La legge delega insomma disegna un quadro coerente sul piano della logica e fondato negli obiettivi che essa si pone il cui dettaglio analitico è espresso nel Decreto di Attuazione della Legge 15 dal quale si capisce anche quanto gli obiettivi siano ambiziosi e difficili da conseguire.. Una osservazione di carattere generale è che si scindono legami impropri relativamente all’attribuzione dei vari tipi di premi economici regolando la loro corresponsione nell’art.19 il quale, tra l’altro statuisce i limiti in cui, in sede di contrattazione collettiva integrativa, si può intervenire. Per dirla fuori dai denti, un piccolo segno di disponibilità verso i sindacati. Meritocrazia e Valutazione sono d’altronde i cardini su cui possa davvero finalmente realizzarsi la trasformazione della macchina burocratica a condizione di rendere davvero operativo e pienamente il decreto di attuazione. Rimangono comunque alcuni punti di miglioramento su temi di rilievo. Uno riguarda l’organismo centrale (art. 4 Legge delega) cui va affidata la valutazione. Appare una sovrapposizione di compiti con la Corte dei Conti ed un collegamento comunque con la politica che va ad incidere sull’indipendenza piena dell’organismo stesso Si tratta di un appunto che si ripropone a livello comunale e provinciale attraverso l’attribuzione a Sindaci e Presidenti di Provincia del compito di nominare i nuclei di valutazione dei dirigenti le amministrazioni.

Alla Commissione centrale, vanno affiancati gli organismi di valutazione e controllo di performance di ogni amministrazione sempre nominati, sentita la Commissione (organismo centrale) dall’organo di indirizzo politico-amministrativo di ogni amministrazione pubblica, riproponendo la questione dell’indipendenza. Circa il contenuto del medesimo articolo, ai può chiosare circa gli obiettivi la cui formulazione, confermata nei decreti attuativi è affidata all’amministrazione stessa. E’ un punto di vulnerabilità. Cosa o chi impedisce, ad esempio, la formulazione di obiettivi semplici e di facile verificabilità a cui conseguono la premialità? Ma di più, se la norma è ambiziosa proponendosi di valutare tutti i dipendenti, rimane piuttosto vaga rispetto al come fare. Milioni sono infatti i dipendenti pubblici e numerosissime sono le amministrazioni. E’ un problema assai rilevante che pare non ben risolto ed indirizza l’attenzione al ruolo dei dirigenti della PA. Almeno a prima vista, appare poco coerente i il disegno delle figure dirigenziali in rapporto all’obiettivo della convergenza verso il privato ed incerta la definizione stessa di ‘dirigente della PA’. Non sono abbastanza chiaramente definiti gli spazi di autonomia nella gestione degli uffici, del personale né della gestione finanziaria. Ma sono esemplificati compiti e mansioni in tal dettaglio da suscitare dubbi. Eppure quella del dirigente, nel privato, è figura chiave e tipicamente dotata di autonomia operativa, funzionale e finanziaria a cui corrispondono le responsabilità del conseguimento degli obiettivi, delle performance della struttura e dei singoli lavoratori.

All’approccio complessivamente positivo che emerge dai provvedimenti, dovuto a passi in avanti che non si può non riconoscere, corrispondono alcune incertezze tra cui quelle qui ricordate, sui dirigenti pesano notevolmente, ed in generale una complessità eccessiva dei meccanismi. In ultimo, a conclusione di questo primo sguardo, una notazione sull’organismo centrale di valutazione. Ad esso viene assegnato un budget per svolgere il suo ruolo: coordinare, indirizzare e sovrintendere all’esercizio indipendente delle funzioni di valutazione’. Oltre alla già citata sovrapposizione con la Corte dei Conti, sembra non facile il compito di designare 5 membri che debbano essere di nomina politica ma indipendenti ed al di là di questo potrebbe essere preferibile, proprio per ragioni di indipendenza e, perché no, di costo, affidare ad esperti esterni il compito di misurare, valutare e certificare l’output della pubblica amministrazione.

di Gobettiano ed il suo nuovo sito.


 

Collegamenti ai riferimenti normativi

1.Legge Delega

2.Sintesi legge dal Sole 24 Ore

3.Relazione MPA al PARLAMENTO

4.Decreto legislativo di attuazione della Legge 15/2009

5.Decreto Legislativo 165/2001