Multa non notificata sul parabrezza: ricorso e quando non va pagata

Pubblicato il 21 Febbraio 2019 alle 15:00 Autore: Claudio Garau

Il caso della multa non notificata sul parabrezza del veicolo: come comportarsi in base alla lettura delle norme del Codice della Strada.

Multa non notificata sul parabrezza, ricorso e quando non va pagata
Multa non notificata sul parabrezza: ricorso e quando non va pagata

Non in tutti i casi in cui siano state emesse multe (da Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza ecc.) per presunte violazioni del Codice della Strada, queste poi debbono effettivamente essere pagate dall’automobilista. Vediamo di seguito come comportarsi in caso di multa non notificata sul parabrezza.

Multa non notificata: gli elementi essenziali di una multa

Preliminarmente, occorre richiamare quelli che sono gli elementi essenziali di una multa. Senza uno o più di essi tale documento è da ritenersi nullo. Tra questi, ricordiamo a titolo meramente esemplificativo: data, località ora della violazione; tipo di veicolo numero di targa; indicazione del tipo di infrazione al Codice della Strada e della norma di riferimento. In questi casi, è agevole per l’automobilista non pagare quanto dovuto in base all’infrazione indicata (attraverso ricorso al Prefetto o Giudice di Pace), dato che mancano uno o più elementi necessari per la validità dell’atto. In altri casi – però – è opportuno fare chiarezza, dato che l’automobilista potrebbe domandarsi se effettivamente la multa è da pagare o no. Vediamo l’ipotesi della multa non notificata sul parabrezza.

Multa non notificata sul parabrezza: come comportarsi

La legge consente di fare ricorso contro una multa che si ritiene contenente uno o più errori. Però è assai conveniente per l’automobilista essere ragionevolmente sicuro di avere validi elementi di contestazione del verbale. Infatti, in caso di rigetto del ricorso, oltre alla multa sarebbe aggiunto anche il pagamento di spese diverse, a seconda che si rivolga al Prefetto (multa raddoppiata) o al Giudice di Pace (spese legali sostenute dalla Pubblica Amministrazione).

Quindi è assai opportuno avere una risposta preventiva circa l’opportunità di impugnare un verbale ricevuto a casa, quando però sul parabrezza l’automobilista non ha trovato nessuna multa, sostenendo la tesi che la contestazione da parte della pubblica autorità sarebbe per questo invalida.

La risposta da darsi al quesito in oggetto non è difficile, se valutiamo con attenzione quanto emerge dalla normativa in merito. Pertanto il verbale sul parabrezza non può ritenersi obbligatorio, in quanto non c’è alcuna norma nel Codice della Strada che impone tale obbligo a colui che fa la multa. Considerazioni pratiche – peraltro – giustificano ciò, dato che comunque non potrebbe sussistere certezza che attraverso tale metodo di notifica, il trasgressore verrebbe a conoscenza dell’ìnfrazione. Infatti, qualsiasi passante potrebbe toglierlo ed impedire così all’automobilista di essere messo al corrente di quanto successo.

In conclusione, tale atto sul parabrezza è da considerarsi un mero preavviso di verbale. Come tale, non è soggetto ad impugnazione; piuttosto per l’impugnazione, sarà necessaria la notifica del verbale effettivo presso la residenza del proprietario del veicolo. L’atto di preavviso sul parabrezza ha però l’indubbia utilità di consentire all’automobilista di pagare anteriormente alla notifica del verbale, con un evidente risparmio di spesa.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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