Società per azioni o Start-up differenza e regime fiscale nel 2019

Pubblicato il 27 Febbraio 2019 alle 08:00 Autore: Claudio Garau

Qual è la differenza tra società per azioni e start-up. Quali i requisiti per diventare start-up e quale regime fiscale per il 2019.

Società per azioni o Start-up differenza e regime fiscale nel 2019

Società per azioni o Start-up differenza e regime fiscale nel 2019

Vediamo che differenza può porsi (anche sul piano fiscale) tra società per azioni e start-up, una nuova forma di impresa che si sta affermando accanto alle forme tradizionali societarie.

Società per azioni: che cos’è secondo la legge italiana e la finalità dell’azione

Preliminarmente, al fine di chiarire la menzionata differenza, vediamo cosa si intende per società per azioni. Essa può definirsi come una società di capitali, con una personalità giuridica ben distinta e autonomia patrimoniale per ciò che concerne il campo delle sue attività. In tale società le partecipazioni dei soci sono denominate “azioni”, vale a dire titoli trasferibili. In pratica, tramite esse, le azioni costituiscono ciascuna una quota dell proprietà di tale SPA. Colui che le detiene è chiamato azionista, e l’insieme di dette azioni è definito capitale azionario. Per legge, il valore delle azioni deve essere tenuto separato dal capitale sociale, risultante dal bilancio aziendale.

L’azione è a tutti gli effetti una vera e propria forma di investimento da parte del socio azionista, è uno strumento finanziario soggetto al cosiddetto rating di valutazione.

Società per azioni: quali sono le caratteristiche di una start-up

In verità il passaggio allo status di start-up non è di difficile realizzazione: occorre semplicemente che la società (la quale può essere oltre che SPA, anche una SRL o una cooperativa) ne abbia le caratteristiche. Essere start-up, oggigiorno, conviene, dato che è in gioco un’ampia deduzione fiscale sulle quote di capitale sociale versato. In questo modo puoi investire nel tuo progetto a costo zero. Inoltre c’è l’esenzione da imposte di bollo e contributi alla Camera di Commercio. Vediamo quindi come la start-up possa essere un’ipotesi assai interessante per chi, ad esempio, costituisce un team di giovani ingegneri interessati ad investire ad un progetto tecnologico, a costo zero.

Sul piano degli elementi essenziali, con i quali una società può essere definita start-up, anzitutto deve sussistere un certo tipo di oggetto sociale. Esso deve perseguire l’innovazione tecnologica; deve cioè trattarsi di un progetto innovativo. Inoltre, la legge è tassativa e prevede che occorre almeno uno di questi tre requisiti: le spese di ricerca e sviluppo non possono essere inferiori al 15% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione. Come secondo requisito, almeno 1/3 dei dipendenti e collaboratori deve avere in alternativa: a) dottorato di ricerca; b) laurea e attività di ricerca certificata per 3 anni; oppure almeno 2/3 deve possedere una laurea magistrale. Come terzo requisito, la start-up deve essere titolare, licenziataria o depositaria di un titolo di privativa industriale (brevetto, marchio, modello, diritto d’autore, ecc.) relativo a un’invenzione industriale o biotecnologica.

Società per azioni: come diventare start-up

Abbiamo accennato che vari tipi di società (SRL, SPA, cooperative), ad un certo punto, possono – avendone i requisiti – trasformarsi in start-up. Oltre ai requisiti suddetti, la legge fissa che tale persona giuridica non deve superare i 5 milioni di fatturato; e non deve distribuire utili per tutto il tempo in cui resta start-up (e neanche deve averne mai distribuiti prima di diventarlo). Ma non solo. Per divenire start-up, la società non deve essere stata costituita più di 60 mesi prima. Posti i requisiti, la società start-up dovrà iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese.

Start-up: regime fiscale e differenze rispetto ad altre tipi di società

Sul piano del regime fiscale, sono diverse le agevolazioni fiscali previste per chi investe in tali tipi di impresa innovativa. Oltre alla suddetta esenzione da imposte di bollo e contributi alla Camera di Commercio, la legge di bilancio 2019 prevede agevolazioni fiscali maggiorate per chi investe in start-up. In particolare, tale provvedimento aumenta la misura sia della detrazione IRPEF, sia della deduzione IRES dal 30% al 40%. Inoltre, esclusivamente per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, gli incentivi fiscali potranno arrivare fino al 50% nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative; a condizione che esso sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni. Altre agevolazioni degne di nota sono il credito di imposta al 35% per l’assunzione di personale molto qualificato; contratti a termine rinnovabili fino a 48 mesi e la raccolta fondi tramite crowdfunding.

Circa le differenze generali con le altre forme di società, dovrebbero ormai essere chiare: regime fiscale assai più conveniente; focus esclusivo sul settore tecnologico e, anche e soprattutto, un business in grado di aumentare le sue dimensioni – e quindi i suoi clienti e il suo fatturato – in modo anche esponenziale. E ciò indipendentemente dall’impiego di risorse proporzionali.

Se ti interessa saperne di più sulla validità della notifica a mezzo PEC, leggi qui.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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