TFR e sentenza divorzio: quanto spetta al coniuge e suddivisione

Pubblicato il 1 Marzo 2019 alle 19:45 Autore: Claudio Garau

A quali condizioni spetta una quota del TFR all’ex-coniuge. Quali sono le caratteristiche di quest’importo e quali sono le ipotesi di esclusione.

TFR e sentenza divorzio quanto spetta al coniuge e suddivisione
TFR e sentenza divorzio: quanto spetta al coniuge e suddivisione

Nel campo delle tutele previste dalla cosiddetta legge sul divorzio (l. 898 del 1970), oltre alla previsione dell’assegno di mantenimento, dell’eventuale assegno successorio e della pensione di reversibilità, c’è anche una misura che interviene sul TFR percepito dal coniuge, al momento del pensionamento o della fine del rapporto di lavoro. Vediamo di che si tratta.

TFR: che cos’è secondo la legge italiana e quali finalità ha

Prima di affrontare la questione del rapporto con il divorzio, vediamo in sintesi che cos’è il trattamento di fine rapporto (anche detto “liquidazione”). Esso può definirsi un istituto di lontana origine, dato che la previsione di esso nasce nel 1927 con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la quale dispose il diritto del lavoratore ad un’indennità proporzionata agli anni di servizio svolti. In pratica una sorta di premio o riconoscimento per quanto fatto. Poco più di trent’anni fa, una legge del 1987 ha integrato la legge sul divorzio, prevedendo che una percentuale del TFR possa andare al coniuge divorziato. Vediamo a quali condizioni.

TFR al coniuge divorziato: quando e a quali condizioni

Circa le condizioni per le quali scatta anche l’obbligo di versamento di una quota di TFR, esse sono fondamentalmente due. Da una parte, occorre che il coniuge divorziato sia già titolare di un assegno di mantenimento periodico. Dall’altra occorre che il divorziato non sia convolato a nuove nozze; la mera convivenza invece comporta la possibilità della quota. La quota di TFR al coniuge divorziato è esclusa – per legge – laddove la liquidazione di esso avvenga ancora in fase di separazione e non di divorzio; e nei casi in cui l’assegno di mantenimento sia stato versato in un’unica soluzione.

Sul piano del momento da cui sorge il diritto alla quota del TFR, esso matura dopo la sentenza di divorzio, ma non è attribuito in modo automatico. L’interessato dovrà fare apposita domanda o istanza al Tribunale affinché il suo diritto sia accertato e riconosciuto, attraverso la verifica dei presupposti suddetti (a meno che l’altro coniuge riconosca spontaneamente di versare la quota). In effetti potrebbero porsi dei dubbi di una possibile disparità di trattamento tra separazione e divorzio. Su essi si è pronunciata la Corte Costituzionale con un’ordinanza del 2002, la quale però sostanzialmente conferma e lascia invariata l’attuale disciplina.

TRF al coniuge: caratteristiche dell’importo

Riassumendo, veniamo ora ai tratti distintivi di questa quota di TFR spettante all’ex-coniuge. Alle condizioni suddette, la quota di TFR è pari al 40% della somma percepita dall’altro coniuge, e con esclusivo riferimento al periodo di matrimonio e di separazione legale. In base a quanto desumibile dalla legge, tale quota è da intendersi al netto di tutte le imposte, e non al lordo. Inoltre l’importo citato non potrà fare riferimento ad eventuali anticipazioni del TFR, intervenute prima della sentenza di divorzio o del deposito in tribunale della richiesta di divorzio.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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