Personale Ata 2019: articolo 59 e titolarità triennale, cosa avviene dopo

Pubblicato il 7 Marzo 2019 alle 12:15 Autore: Guglielmo Sano

Personale Ata 2019: si può accettare un incarico a tempo determinato in profili diversi o con qualifica diversa per tre anni senza perdere la titolarità

Personale Ata 2019: articolo 59 e titolarità triennale, cosa avviene dopo
Personale Ata 2019: articolo 59 e titolarità triennale, cosa avviene dopo

L’articolo 59 del Contratto Nazionale della Scuola dispone per il Personale Ata – con contratto a tempo indeterminato o determinato – l’impossibilità di accettare contratti a tempo determinato – nel comparto scuola – di durata inferiore a un anno. Inoltre, dopo aver accettato l’incarico, anche senza percepire pagamenti, si mantiene la titolarità della sede per tre anni.

Personale Ata 2019: cosa succede dopo tre anni?

In pratica, un membro del Personale Ata può accettare incarichi a tempo determinato in profili diversi o con qualifica diversa (per esempio, come docente) per tre anni senza perdere la titolarità. Ciò sempre in virtù dell’articolo 59 del Contratto Nazionale. Dunque, la titolarità si perde a partire dal primo settembre dell’anno scolastico che coincide con l’inizio del quarto incarico da supplente.

Cosa succede allora dopo il completamento di tre incarichi da supplente? Dopo aver accettato il quarto incarico si è assegnati a una sede provvisoria; è prassi a questo punto fare richiesta di trasferimento così da essere riassegnati a una nuova sede di titolarità. Nella richiesta di trasferimento può essere inserita la sede di titolarità precedente. Nel caso in cui non sia possibile procedere all’assegnazione su una sede scelta dal lavoratore, o in assenza della domanda, ne sarà assegnata una d’ufficio.

Personale Ata 2019: punteggio e ferie

In chiave di mobilità volontaria, il servizio svolto in tale contesto deve essere valutato alla stregua di servizio non di ruolo. Quanto vale, quindi, nell’ottica trasferimenti? Ogni mese o comunque ogni periodo superiore ai 15 giorni vale 2 punti; solo un punto valgono i trasferimenti d’ufficio.

Delle precisazioni sull’articolazione delle disposizioni contenute nell’articolo 59 devono essere fatte anche riguardo le ferie. Innanzitutto, considerando che i membri del Personale Ata che usufruiscono dell’articolo 59, al termine della supplenza rientrano nella sede di titolarità (in sostanza, non cessa il rapporto di lavoro), non ci sono le condizioni per una liquidazione sostitutiva delle ferie maturate e non godute. Insomma, al rientro nella sede di titolarità, le ferie maturate e non godute dovranno essere concesse o disposte entro i termini temporali determinati dalla legge.

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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