Sentenza Buoni fruttiferi postali: quali tassi Poste Italiane può variare

Pubblicato il 2 Maggio 2019 alle 06:40 Autore: Daniele Sforza

Fa ancora discutere la sentenza sui buoni fruttiferi postali emessa l’11 febbraio dalle Sezioni Unite sulla modifica dei tassi da parte di Poste Italiane.

Sentenza buoni fruttiferi postali
Sentenza Buoni fruttiferi postali: quali tassi Poste Italiane può variare

Tassi variabili dei buoni fruttiferi di Poste


I buoni fruttiferi postali sono ancora al centro dell’attenzione: da una parte Poste Italiane, dall’altra i risparmiatori. Attorno a loro gli esperti sul tema e le pronunce della Corte di Cassazione, che a volte si smentiscono da sole. È il caso della recente sentenza emessa lo scorso 11 febbraio, che di fatto nega quanto espresso in un’altra sentenza risalente al 2007. Sostanzialmente, stando all’ultima sentenza, i Buoni fruttiferi sottoscritti prima del Dlgs n. 284/1999 potranno subire una modifica del rendimento previo decreto ministeriale, anche retroattivo. Naturalmente è il criterio di retroattività che spaventa i risparmiatori, e per questo motivo occorre fare un po’ di chiarezza.

Buoni fruttiferi postali: modifica tassi, cosa dice il Codice Postale (1973)

L’articolo 173 del Codice Postale risalente al 1973 stabiliva quanto segue. “Le variazioni del saggio d’interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese a una o più delle precedenti serie”. In seguito si spiega che “ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato”.

Infine, la chiusura sugli interessi. Questi ultimi “vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stato modificato dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.

Buoni fruttiferi postali: modifica tassi, cosa è cambiato nel 1999

Il decreto legislativo n. 284/1999 ha di fatto abrogato le disposizioni sopra riportate. Nel testo si legge infatti quanto segue. “Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 146 e relative norme di esecuzione”. Inoltre, “i rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano a essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori”.

In sintesi, quanto appena espresso, dà ancora facoltà allo Stato di regolare i rapporti in essere anteriori al 1999, per i quali infatti vale ancora la vecchia legge.

Buoni fruttiferi postali: il dilemma Poste Italiane

Secondo l’esperto di Ridare Aldo Bissi, come riferito da Repubblica, sussiste però un problema. “La Cassazione non ha dato alcuna rilevanza al fatto che oggi Poste Italiane è un soggetto di diritto privato, ritenendo invece di evidenziarne la discendenza storica da un’azienda autonoma dello Stato, diventata poi Ente pubblico economico”. Il risultato? “Lo Stato può cambiare il tasso di interesse dei buoni fruttiferi postali quando vuole”. E alcun valore ha quanto scritto sul retro della cedola, perché le nuove disposizioni stabilite dal decreto ministeriale hanno una maggiore valenza.

Buoni fruttiferi postali: cosa dice la nuova sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3963 dell’11 febbraio 2019, ha stabilito che per i buoni fruttiferi sottoscritti anteriormente al 1999 vale la modifica dei tassi stabilita dal decreto ministeriale. Per ciò che concerne la tutela (quantomeno informativa) del consumatore, questi è tenuto a essere a conoscenza dei nuovi tassi e della possibile modifica, risalendo proprio al Codice Postale del 1973, come descritto in precedenza.

Una questione che manda in confusione i risparmiatori è poi il criterio di retroattività. Tanto da indurre molti di loro a chiedere lumi sull’effettivo valore dei buoni in loro possesso e se sia più conveniente riscattarli adesso. Lo stesso Bissi spiega che non c’è fretta in tal senso. “La modifica dei tassi avrà effetto solo dal momento del decreto ministeriale; fino a quel momento il tasso sarà quello precedente”. Ciò significa che il tasso modificato al ribasso è applicato solamente “per il periodo successivo alla sua nuova determinazione”.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it

L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
Tutti gli articoli di Daniele Sforza →