Conto corrente cointestato: recesso di un solo intestatario è possibile?

Pubblicato il 26 Marzo 2019 alle 08:57 Autore: Daniele Sforza

In un conto corrente cointestato spesso ci si chiede quali siano i diritti degli intestatari. Ad esempio, il diritto di recesso è possibile?

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Conto corrente cointestato: recesso di un solo intestatario è possibile?

Il diritto di recesso in un conto corrente cointestato è veramente possibile? Innanzitutto va specificato che esistono due diverse tipologie di conto corrente cointestato. Da un lato troviamo quello a firma congiunta, dall’altro a quella disgiunta. Il primo tipo di conto è quello standard, nel senso che qualora gli intestatari optino per la firma disgiunta, devono esplicitamente comunicarlo.

Conto corrente cointestato a firma congiunta: gli effetti

Ciò deriva dall’assunto normativo, che rimanda all’articolo 1854 del Codice Civile. “Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”. La possibilità di compiere operazioni separatamente è lecita, ma nel caso di firma congiunta sarà sempre necessaria l’autorizzazione dell’altro cointestatario. L’articolo succitato, infine, certifica la solidarietà passiva o attiva: in sintesi, con un conto unico, altrettanto unico è il rapporto debitorio o creditorio che ne deriva.

Ciò può far emergere problemi, soprattutto nel caso in cui uno dei due cointestatari voglia tirarsi fuori. Proprio su questo punto possono nascere controversie, visto che in un conto corrente a firma congiunta, per compiere ogni operazione, è necessaria l’autorizzazione dell’altro o degli altri soggetti. Ma allora come potersi liberare dal vincolo e recuperare la propria parte?

Conto corrente cointestato: i rischi

Un conto corrente cointestato può sollevare problemi di diversa natura, tra cui quello più frequente è causato dal decesso di un cointestatario. Gli altri titolari potranno effettuare operazioni, che però sono revocabili e contestabili dagli eredi del contitolare defunto. È poi quasi prassi comune che la banca, di fronte a situazioni di questo tipo, opti per il blocco del conto finché non si risolva la questione con gli eredi. Per maggiori approfondimenti su questo argomenti, vi invitiamo a leggere questo articolo.

Conto corrente cointestato: recesso possibile?

E veniamo adesso all’oggetto di questo articolo. In un conto corrente cointestato esercitare il diritto di recesso è veramente possibile? Considerando che si è responsabili solidalmente nei confronti della banca del saldo contenuto nel conto unico, come poter recuperare la propria parte e svincolarsi? Questo è un aspetto abbastanza importante, perché può capitare che un cointestatario si esponga troppo davanti alla banca, magari tramite la richiesta di un finanziamento che si reputa non sostenibile. Ma è anche possibile che a un certo punto sorga la necessità di svincolarsi da quel conto corrente cointestato, soprattutto visto che per compiere qualsiasi azione bisogna attendere l’approvazione dell’altro intestatario, che potrebbe dunque non essere d’accordo.

Conto corrente cointestato: come esercitare il recesso

Un conto corrente cointestato a firma congiunta è visto maggiormente come una tutela verso tutti i soggetti contitolari del conto. Che hanno facoltà di parola sulle azioni disposte sul conto stesso. Per chi vuole svincolarsi, invece, come riporta Alberto Agnelli su Quagliarella.com, l’unica possibilità resta il recesso. “In questo modo, il cointestatario che lo desidera potrà svincolarsi dal rapporto di conto corrente, che proseguirà da una certa data solo in capo all’altro cointestatario”. Il diritto individuale di recesso è infatti una facoltà esercitabile da ciascun cointestatario. Ad affermarlo è stato l’Arbitro Bancario Finanziario con la Decisione n. 498/2012, in cui afferma che “deve riconoscersi il diritto del singolo concreditore in solido a recedere dal rapporto”.

Il problema resta però la liquidazione. Una volta esercitato il recesso e risolto il rapporto con gli altri contitolari, chi ha esercitato il recesso cesserà il vincolo di solidarietà. Per la liquidazione della sua parte nel conto cointestato, invece, sarà sempre necessario l’accordo con l’altro o con gli altri cointestatari. Anche la banca, però, può avere un ruolo impositivo a tal senso, visto che anche all’istituto è valsa la facoltà di esercitare il recesso.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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