Busta paga e contestazione: errori, firma e valore legale. Cosa è ottenibile

Pubblicato il 6 Aprile 2019 alle 16:25 Autore: Claudio Garau

Che cos’è una busta paga e quali elementi deve contenere. Che cosa fare in caso ci siano errori e qual è il valore della firma.

Busta paga e contestazione errori, firma e valore legale. Cosa è ottenibile
Busta paga e contestazione: errori, firma e valore legale. Cosa è ottenibile

Non sempre la busta paga è redatta senza errori o sviste. In quest’articolo vediamo come è possibile contestare efficacemente questo documento da parte del lavoratore in un’azienda.

Che cos’è, per la legge, una busta paga?

Essa, detta anche prospetto paga o cedolino paga, è un documento redatto dal datore di lavoro, che riporta essenzialmente le somme destinate al lavoratore per la sua attività professionale in azienda. Spesso è redatto attraverso la consulenza di specialisti, come ad esempio i commercialisti o i consulenti del lavoro. Con tale documento, in pratica, l’azienda compie una sorta di sintesi delle somme che, mensilmente, deve al dipendente e di quelle che deve trattenere (come ad esempio tasse e contributi previdenziali). Queste ultime deve, poi, solitamente versare ad altri enti, in qualità di sostituto di imposta. Il caso più emblematico è quello in cui il datore di lavoro opera le trattenute IRPEF sullo stipendio del lavoratore.

In sintesi, la busta paga contiene i seguenti dati: retribuzione mensile; scatti di anzianità; eventuali premi di risultato o bonus; eventuali indennità. Altre voci riguardano, invece, le somme che sono trattenute dal datore di lavoro, inerenti alle tasse e ai contributi previdenziali. Ma non solo: spesso sono in gioco anche eventuali contributi sindacali e di previdenza complementare. Inoltre, è possibile che il dipendente deleghi – attraverso la cosiddetta cessione del quinto dello stipendio – il datore di lavoro a trattenere una parte dello stipendio, pari ad un quinto, in modo da versarla ad un istituto di credito che abbia fornito al dipendente un finanziamento.

Dopo questa sintetica descrizione della busta paga, è chiaro che in essa sono riportate, per legge, tantissime informazioni e dati numerici. Pertanto la possibilità, per l’azienda, di incappare in qualche svista o errore è tutt’altro che infrequente. In diversi casi, non si tratta di un vero e proprio errore del datore di lavoro ma, specie nelle aziende di più grosse dimensioni, è una sorta di mancanza di coordinamento tra i vari uffici, a generare un gap di informazioni e quindi l’errore.

Cosa fare in caso di errori nella busta paga?

Laddove il lavoratore noti una o più inesattezze nella busta paga, dovrà ovviamente farlo presente al datore di lavoro. Ciò in modo che quest’ultimo possa rettificarla, a seguito dei necessari controlli. Fondamentalmente, il dipendente potrà avvalersi della cosiddetta nota o lettera di contestazione, nei confronti dell’ufficio personale. In essa potrà evidenziare l’errore o gli errori in cui l’azienda sarebbe incorsa. Contestualmente, è opportuno che il lavoratore segnali, sempre in forma scritta, la possibilità di agire anche in forma giudiziaria, per la tutela della sua posizione. Pertanto, o l’azienda riconosce l’errore e corregge emettendo una nuova busta paga, oppure può opporsi. In queste ultime circostanze, sarà preferibile – per il lavoratore – affidarsi alla consulenza del sindacato o di un consulente del lavoro, potendosi peraltro aprire il percorso di una causa in tribunale, finalizzata all’accertamento delle inesattezze.

Qual è il valore legale della firma di una busta paga?

A questo punto, resta da domandarci che cosa succede quando una busta paga è corretta (e firmata dal dipendente), ma la retribuzione non giunge nel conto corrente del lavoratore. Cioè ci si chiede se la firma del dipendente abbia valore e quindi possa essere ritenuta anche prova di pagamento. Circa questa ipotesi, è stata di aiuto la Corte di Cassazione che, nel 2017, ha pronunciato una sentenza assai chiarificatrice. Infatti, ha affermato che la sottoscrizione della busta paga prova, esclusivamente, la sua regolare consegna al dipendente, ma non dimostra l’effettivo pagamento. La dimostrazione del pagamento, e quindi l’onere della prova, spetta all’azienda.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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