Conto corrente: interessi e aumento annuale, banca deve esibire l’estratto

Pubblicato il 23 Aprile 2019 alle 08:35 Autore: Daniele Sforza

La banca è tenuta a produrre gli estratti del conto corrente dall’inizio del rapporto in merito alla presenza di interessi a carico del correntista.

Conto corrente interessi e aumento annuale
Conto corrente: interessi e aumento annuale, banca deve esibire l’estratto

Con la sentenza n. 15148 dell’11 giugno 2018, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un elemento piuttosto importante legato alla banca e al conto corrente. E in particolar modo agli obblighi e agli adempimenti che la banca è tenuta a effettuare nella proposizione degli estratti conto.

Conto corrente: cosa dice la Cassazione con la sentenza n. 15148/2018

Nella sentenza si stabilisce che nei rapporti bancari in cui vige un conto corrente, l’accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali e la relativa capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale tramite la ricostruzione dell’intero andamento del rapporto, in base agli estratti conto a partire dall’apertura del conto stesso. La banca è dunque tenuta alla produzione di questi estratti conto, “non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio”.  

Conto corrente: onere della prova spetta alla banca

Tale sentenza ribadisce invero i principi già espressi anni addietro, sempre dalla Cassazione. Più precisamente con la sentenza n. 21466 del 19 settembre 2013, con la 13 ottobre 2016 e con la n. 13258 del 25 maggio 2017. Il rimando è anche all’articolo 2697 del codice civile, che tratta l’onere della prova.

“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatto, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”.

Pertanto, nel caso in cui il correntista dimostri la non sussistenza di eventuali accordi relativi alla capitalizzazione trimestrale degli interessi o ad altre materie inerenti, spetterà alla banca provare che in realtà il contratto esiste e che il correntista ne sia al corrente. E allo stesso modo, nel processo di rideterminazione del saldo, spetterà sempre alla banca tirare fuori dati contabili certi che riescano’ a verificare l’esattezza e la correttezza del saldo.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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