Risarcimento infortuni sul lavoro Inail 2019: nuova norma, cosa cambia

Pubblicato il 3 Maggio 2019 alle 11:44 Autore: Daniele Sforza

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto delle modifiche relative al risarcimento Inail sugli infortuni sul lavoro. Ecco cosa cambia.

Risarcimento infortuni sul lavoro Inail 2019
Risarcimento infortuni sul lavoro Inail 2019: nuova norma, cosa cambia

Infortuni sul lavoro e risarcimento Inail: la Legge di Bilancio 2019 ha introdotto importanti modifiche a riguardo che stanno generando alcune discussioni di non facile interpretazione. Soprattutto in merito alla natura del risarcimento, che stando ad alcuni media potrebbe essere oggetto di rivalsa anche sugli infortunati sul lavoro, e sulla retroattività. Da un lato, infatti, si afferma che la nuova norma risulta retroattiva, dall’altro è la Corte di Cassazione, con una recente sentenza, a negare questo postulato.

Risarcimento infortuni sul lavoro Inail 2019: cosa dice la Legge di Bilancio 2019 – Parte I

Andiamo a leggere cosa dice la Legge di Bilancio 2019, all’art. 1, comma 1126. La Legge n. 145/2018 introduce delle modifiche relativamente alla revisione delle tariffe partita dal 1° gennaio 2019 e dei criteri di calcolo per l’elaborazione dei relativi tassi medi. Le modifiche riguardano il DPR n. 1124/1965, in particolare l’articolo 10. La prima modifica riguarda il succitato articolo (comma 6 e successivi), che diventa così.

“Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo, complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo, non ascende a somma maggiore dell’indennità che, a qualsiasi titolo e indistintamente, è liquidata all’infortunato o ai suoi aventi diritto. Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti e per le somme liquidate complessivamente a qualunque titolo a norma dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38”.

In sintesi aumenta il potere di rivalsa dell’Inail al fine di recuperare quanto risarcito per la riscossione “a qualsiasi titolo e indistintamente” delle somme pagate all’infortunato. A tal proposito risulta significativa anche questa aggiunta all’ottavo comma dell’articolo 10, che diventa così.

“Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l’indennità d’infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita complessivamente liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all’art. 39, nonché da ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo”.

Risarcimento infortuni sul lavoro Inail 2019: cosa dice la Legge di Bilancio 2019 – Parte II

Le modifiche riguardano anche l’articolo 11 del succitato DPR, dove si ribadiscono i concetti già citati in precedenza. Questo il nuovo testo.

“L’Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme a qualsiasi titolo pagate a titolo d’indennità e per le spese accessorie nei limiti del complessivo danno risarcibile contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all’istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell’ulteriore rendita a qualsiasi titolo dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all’art. 39, nonché a ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo”.

La Legge precisa anche quanto segue. “Nella liquidazione dell’importo dovuto ai sensi dei commi precedenti, il giudice può procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell’evento lesivo e dell’adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalità di esecuzione dell’obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile”.

Risarcimento infortuni sul lavoro Inail 2019: le controversie sulle nuove norme

BusinessOnline si è focalizzato su alcune controversie relative alle nuove modifiche, presumendo che il potere di rivalsa dell’Inail possa avere ripercussioni anche sull’infortunato. L’estensione di questo potere, infatti, consente all’Inail di recuperare le somme relative al risarcimento, anche rifacendosi su quelle relative al danno morale. Com’è noto, infatti, l’infortunio sul lavoro può provocare un danno biologico e un danno patrimoniale (che sono a carico dell’Inail), nonché un danno morale (che è a carico del datore di lavoro). La possibilità da parte dell’Inail si recuperare le somme dovute “a qualsiasi titolo” potrebbero rifarsi anche sul danno morale, di fatto spettante al lavoratore, ma che in realtà potrebbero finire nelle casse dell’Inail. “Ancora una volta si tratta di una norma che penalizza i lavoratori invece di sostenere chi subisce un danno”, puntualizza l’autore dell’articolo.

Risarcimento infortuni sul lavoro Inail 2019: le modifiche non sono retroattive

Differente il discorso sulla retroattività di queste novità apportate dall’ultima Legge di Bilancio. Si attendevano, in merito, le pronunce della giurisprudenza e di recente si è espressa la Corte di Cassazione Civile Sezione Lavoro, con la sentenza n. 8580 del 27 marzo 2019. Considerare la retroattività delle nuove norme, spiega la Suprema Corte, determinerebbe modifiche importanti sugli infortuni e le malattie che si sono verificate prima della Legge di Bilancio, contrastando così il divieto di retroattività. Inoltre, esaminando attentamente la Legge, non si trovano “statuizioni espresse nel senso della retroattività, anzi sembrano esservi previsioni che depongono in senso contrario”. Da ciò emerge la non retroattività delle nuove norme. E pertanto, per le malattie e gli infortuni sul lavoro verificatesi prima delle nuove norme, valgono le vecchie regole.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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