Disdetta contratto di locazione per motivi di salute, quali devono essere

Pubblicato il 7 Maggio 2019 alle 18:40 Autore: Claudio Garau

Che cos’è una disdetta del contratto di locazione e qual è la finalità. Come funziona l’ipotesi della disdetta per gravi motivi di salute.

Disdetta contratto di locazione per motivi di salute, quali devono essere
Disdetta contratto di locazione per motivi di salute, quali devono essere

Quando è stipulato un contratto di locazione tra proprietario/locatore ed inquilino/affittuario, non sempre il rapporto instaurato prosegue senza intoppi. Possono infatti verificarsi delle cause o motivi ostativi al proseguimento della permanenza nell’appartamento o locale commerciale, oggetto della locazione. Di seguito affrontiamo il tema della cosiddetta disdetta anticipata del contratto di locazione (un’ipotesi particolare di esercizio del diritto di recesso), vedendo quindi quando la legge effettivamente ammette e prevede di poter lasciare l’immobile per cause sopravvenute.

Disdetta contratto di locazione: quando i motivi sono rilevanti?

Le norme del diritto civile non prevedono un utilizzo esteso della disdetta del contratto di locazione: ciò significa che il diritto di recesso, in queste specifiche circostanze, può essere esercitato solo a determinate condizioni. Pertanto avremo che varrà la disdetta solo al ricorrere dei cosiddetti gravi motivi. Con tale espressione intendiamo fatti fatti imprevedibili, involontari e sopravvenuti rispetto al contratto di locazione. Essi, in quanto tali, renderebbero appunto oltremodo gravosa (dal punto di vista psicologico e/o economico) la prosecuzione del rapporto per l’affittuario. Ne deriva che la legge consente, in questi casi, di recedere unilateralmente dal contratto. Un esempio potrebbe essere la circostanza per la quale un affittuario cambi lavoro o sia trasferito in altra sede, lontana dall’appartamento in affitto, e quindi necessiti di cambiare città e abitazione.

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Disdetta contratto di locazione: come attivarla?

A questo punto, domandiamoci con quali modalità la legge vigente consente di effettuare la disdetta contratto e quindi di avvalersi del diritto di recesso. Circa il fattore tempo, occorre ricordare che, alla presenza dei gravi motivi, sarà onere dell’affittuario/inquilino avvisare il proprietario, e render a lui nota la situazione di impedimento a proseguire il rapporto. Tra l’altro, dovrà rispettare un preavviso piuttosto consistente, pari infatti a 6 mesi. Nel concreto, dovrà compilare una raccomandata a/r indicante i gravi motivi di impedimento ed inviarla al locatore. In ogni caso, la legge stabilisce quelli che sono i requisiti base ed imprescindibili della lettera, i quali, se non rispettati, non renderebbero valida la disdetta contratto. Tra essi, meritano di essere ricordati, quanto meno, la data di stipulazione del contratto, il termine entro il quale l’affittuario vuole andarsene, i gravi motivi, l’indicazione del destinatario, data e firma del mittente.

L’ipotesi dei gravi motivi di salute: che cosa succede?

Venendo all’argomento su cui è intenzione focalizzarci, tra i gravi motivi rientra sicuramente il caso del problema di salute per l’affittuario. Esso è certamente un fattore legato alla sua persona, ma indipendente dalla sua volontà. La legge consente l’esercizio della disdetta contratto soltanto per motivi di salute imprevedibili e che hanno fatto la loro comparsa a seguito della sottoscrizione del contratto di affitto. Tra i casi più frequenti, un’improvvisa malattia che comporti il ricovero in ospedale, oppure un grave incidente automobilistico per l’affittuario, che gli impedisca l’uso delle gambe per salire le scale. Anche in queste circostanze, varrà il suddetto preavviso di 6 mesi.

La lettera di disdetta del contratto andrà compilata indicando gli elementi accennati in precedenza, facendo anche attenzione però a segnalare espressamente e chiaramente quelli che sono i motivi di salute, richiamando l’art. 3 della legge n. 431 del 1998 sulle locazioni abitative, che disciplina la disdetta del contratto da parte del locatore.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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