Buoni fruttiferi postali serie 18B rimborsati, azione Adiconsum contro Poste

Pubblicato il 22 Maggio 2019 alle 10:02 Autore: Daniele Sforza

Adiconsum contro Poste a favore di una risparmiatrice titolare di alcuni buoni fruttiferi postali della serie 18B. Il fatto e la sua conclusione.

Buoni fruttiferi postali serie 18B
Buoni fruttiferi postali serie 18B rimborsati, azione Adiconsum contro Poste

Buoni fruttiferi postali di una determinata serie, termini di prescrizione, rimborso. Sono questi gli elementi chiave attori protagonisti di un ricorso che Adiconsum ha esposto contro Poste Italiane a favore di una risparmiatrice titolare di quattro buoni fruttiferi postali (Serie 18B). I buoni sono stati rimborsati nonostante inizialmente Poste non avesse voluto pagare la somma spettante a causa degli intervenuti termini di prescrizione. Andiamo a scoprire come si è conclusa la controversia.

Buoni fruttiferi postali serie 18B: l’episodio

Nella premessa introduttiva del ricorso presso l’Arbitro Bancario Finanziario, si descrive sommariamente il caso. La cliente difesa dall’Adiconsum di Vicenza era titolare di quattro buoni fruttiferi postali della serie B18, emessi il giorno 19 ottobre 2005 e dell’importo di 5.000 euro ciascuno. Nel ricorso l’Associazione spiega che sui buoni non è indicata la data di scadenza e l’intermediario non ha consegnato alcuna informativa specifica al cliente, limitandosi a informare “verbalmente che gli interessi maturavano per 18 mesi”. Tale asserzione ha portato la risparmiatrice a credere che i buoni non avessero scadenza.

Fatto sta che il 16 ottobre 2018 la risparmiatrice si reca presso un ufficio postale per chiedere e ottenere il rimborso dei buoni, ma l’addetto afferma che sono intervenuti i termini di prescrizione, visto che i buoni 18B prevedono una maturazione a 18 mesi dall’emissione. Già dal nome dei Buoni si poteva intuire la durata massima (18 mesi dalla data di sottoscrizione), il che rende gli stessi liquidabili alla scadenza del diciottesimo mese e per i successivi 10 anni (in questo caso il 20 aprile 2017), oltre i quali cadono i termini di prescrizione. Nessun timbro invece era previsto relativamente alla durata del buono, afferma l’intermediario. A livello informativo, inoltre, tutte le comunicazioni che i risparmiatori devono conoscere sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito di Cassa Depositi e Prestiti. Insomma, Poste aveva fatto valere le proprie ragioni in tal senso.

Buoni fruttiferi postali serie 18B: la conclusione e il rimborso

Proprio l’assenza di una data di scadenza sui buoni e la mancata consegna del Foglio Illustrativo alla sottoscrizione dei buoni alla cliente sono state valide ragioni per le quali l’ABF ha infine accolto il ricorso della risparmiatrice. “Non essendo riportata sui Buoni da nessuna parte la data di scadenza e non essendo stato consegnato alcun foglio informativo, non è possibile stabilire una data di prescrizione”, spiega Adiconsum. “Quest’ultima, infatti, decorre da quando si è a conoscenza della possibilità di esercitare il rimborso”.

Il riferimento è alla sentenza n. 21589 del 4 settembre 2018 della Corte di Cassazione, che ha affermato che il termine per la prescrizione parte dal momento in cui il danneggiato ha piena consapevolezza del pregiudizio derivante dalla perdita o dalla riduzione della facoltà relativamente al proprio diritto.

Alla luce di tutto questo il Collegio ha accolto ricorso, disponendo che l’intermediario vada a rimborsare quanto spetta alla signora. Oltre a questo sarà tenuto a pagare i 200 euro di spese procedurali e i 20 euro come rimborso per la somma pagata dalla risparmiatrice per presentare il ricorso.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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