Cambio nome e cognome: motivi, procedura: cosa dice la legge?

Pubblicato il 12 Giugno 2019 alle 09:20 Autore: Claudio Garau

Che cosa dice la legge sulla possibilità del cambio nome: quali sono i presupposti e i motivi e come funziona la procedura per ottenerlo.

Cambio nome e cognome motivi, procedura cosa dice la legge
Cambio nome e cognome: motivi, procedura: cosa dice la legge?

Vediamo di seguito come funziona il meccanismo con cui la legge vigente consente di effettuare il cambio di nome e cognome, per le esigenze e i motivi più svariati. Come è facile pensare, si tratta di un’eventualità tutt’altro che remota nella realtà quotidiana: infatti, sono di grande utilità gli orientamenti giurisprudenziali formatisi sul tema.

Se ti interessa saperne di più sul risarcimento danni per buca stradale ricoperta d’acqua, clicca qui.

Cambio nome: quale fonte normativa? quali presupposti?

Anzitutto, occorre precisare che la procedura finalizzata al cambio di nome e cognome è quella prevista dal cosiddetto Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile (DPR n. 396/2000), dagli artt. 89-94. In verità, la legge ammette il cambio di nome ma, come precisato più volte dalla giurisprudenza, esso ha carattere eccezionale ed è consentito soltanto al ricorrere di date situazioni che meritano una tutela accordabile soltanto con il cambio di nome e cognome. La legge vigente sull’argomento, infatti, dispone che: “Chiunque può cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale”. Nelle sentenze che si sono prodotte via via nel tempo, i giudici hanno avuto modo di precisare che la domanda di cambio nome, oltre che per le ipotesi tassative individuate dal legislatore, può essere attivata anche da intenti soggettivi e particolari: ciò che conta è che siano meritevoli di tutela e non vadano contro il pubblico interesse alla stabilità e certezza degli elementi identificativi della persona e del suo status giuridico e sociale. Detto in altre parole, il privato cittadino non può modificare il proprio nome e cognome quando gli pare, ma può farlo soltanto in presenza di specifici fattori e, comunque, senza creare alcuna difficoltà in merito alla sua identificazione. Da un punto di vista strettamente giuridico, infatti, il privato cittadino non ha un diritto soggettivo al cambio di nome e cognome, bensì piuttosto un interesse legittimo sottoposto al vaglio della Pubblica Amministrazione (Prefettura competente per territorio). 

Se ti interessa saperne di più sulla punibilità di chi insulta senza parolacce, clicca qui.

Come funziona il meccanismo?

In Prefettura andrà presentata la relativa domanda di cambio nome, indicando espressamente i motivi che hanno condotto a questa volontà: è preferibile che sia reso noto e chiaro un interesse concreto e meritevole, che non si contrapponga all’interesse pubblico. Più sarà chiara e condivisibile l’indicazione dei motivi, maggiori possibilità di accettazione della domanda vi saranno. Laddove il Prefetto ritenga la domanda meritevole di esser considerata, autorizzerà l’interessato a far affiggere all’albo pretorio del suo comune di nascita e di residenza, un avviso in cui è riportata la sintesi della domanda. Tale affissione durerà 30 giorni consecutivi. In particolare, la persona o le persone che ne possano avere interesse, potranno opporsi alla domanda di cambio nome, entro il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione o dalla data dell’ultima notificazione alle persone interessate. In seguito a questi 30 giorni, l’interessato dovrà far pervenire al prefetto copia dell’avviso suddetto e documentazione dell’eventuale notificazione alle persone interessate. In seguito, il Prefetto, vagliata la regolarità dell’affissione e di tutta la procedura (con eventuali opposizioni), si pronuncerà con decreto, sulla richiesta di cambio nome. Pertanto, se il prefetto consentirà il cambio nome, redigerà apposito decreto di autorizzazione. In conclusione di questa non rapida procedura, questo atto dovrà essere annotato, su richiesta dell’interessato, nell’atto di nascita del richiedente e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it

L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
Tutti gli articoli di Claudio Garau →