Cognome della madre al figlio: quando si sceglie e cosa dice la legge

Pubblicato il 27 Giugno 2019 alle 13:08 Autore: Claudio Garau

E’ possibile dare anche il cognome della madre al figlio o ai figli? Cosa dice la legge in proposito? La rilevante sentenza della Corte Costituzionale.

Cognome della madre al figlio: quando si sceglie e cosa dice la legge

Sappiamo come nome e cognome siano i primi dati anagrafici con cui una persona è identificata ed identificabile. Cerchiamo di capire però, se e quando è possibile dare al figlio il cognome della madre, dato che – come ben noto – la regola generale è quella di dare il cognome paterno.

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Cognome della madre: qual è il contesto di riferimento

La fonte normativa da cui partire per chiarire la questione relativa al cognome, è il Codice Civile. Precisamente l’art. 6 (“Diritto al nome“), il quale sancisce che ogni individuo ha diritto al nome, per legge attribuitogli. Nel nome sono quindi ricompresi il prenome (ad esempio “Vittorio”) e il cognome (ad esempio “Bianchi”). In verità, nell’ordinamento delle fonti del diritto, vigente in Italia, non è possibile rintracciare alcuna norma che imponga, sempre e comunque, il cognome paterno. Piuttosto abbiamo di fronte una consuetudine, una sorta di usanza, che non ha mai assunto caratteri imperativi.

E come tale, è da ritenere derogabile. D’altra parte la questione del cognome ha la sua rilevanza: è quell’elemento che identifica l’origine e la famiglia cui appartiene una persona. Si può dire che l’attribuzione del cognome paterno costituisce, anche, il riconoscimento formale della paternità. Anzi, per i figli nati durante il matrimonio, le norme parlano di presunzione di paternità a favore del marito della madre: ne consegue che il figlio avrà il cognome paterno. Se la regola generale è quella del cognome del padre, vediamo adesso le possibili deroghe.

Quali sono le eccezioni?

Una prima rilevante deroga alla regola generale, che consente di dare il nome paterno, è quella per la quale il diritto italiano ammette che il figlio nato al di fuori del matrimonio, assuma il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. In altre parole, se è la madre che riconosce il figlio prima del padre, gli potrà dare il proprio cognome, al posto di quello paterno.

Laddove il rapporto di filiazione verso il padre sia stato riconosciuto in un secondo tempo – rispetto al riconoscimento materno – la legge consentirà di assumere il cognome del padre, sommandolo o sostituendolo a quello materno.

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La novità giurisprudenziale: più spazio al cognome materno

In questo contesto, è intervenuta, qualche anno fa, una sentenza della Corte Costituzionale. Essa, di fatto, ha rivoluzionato la disciplina del cognome, rintracciabile nelle norme civilistiche, dando maggior rilevanza alla dignità della donna e al diritto del figlio di portare entrambi i cognomi.

Tale provvedimento ha infatti dichiarato l’incostituzionalità delle norme sul cognome, nelle aree in cui non permettono ai coniugi, di comune accordo, di dare al figlio o ai figli, fin dalla nascita, anche il cognome materno, di seguito a quello del padre. Come è abbastanza evidente, è un cambiamento notevole dello scenario, in quanto fino a prima di questo pronunciamento, come visto sopra, era possibile dare il cognome materno soltanto ai figli nati al di fuori del matrimonio.

Occorre però chiarire che il diritto in oggetto non è assoluto e applicabile in ogni circostanza: è comunque legato al previo assenso di entrambi i genitori. In mancanza, si applicherà la regola generale del cognome paterno.

È da rimarcare però che, se non c’è il sì del padre, il cognome della madre non potrà essere attribuito o comunque aggiunto e prevarrà allora il solo cognome paterno. Si tratta, insomma, di un passo avanti verso la parità dei diritti uomo-donna, ma continua a prevalere il cognome del padre come principio generale.

In sintesi, al momento il solo cognome della madre può essere dato nei casi in cui il figlio sia nato al di fuori del matrimonio (in caso contrario, scatterebbe la presunzione di paternità) e, particolare non di poco conto, non ci siano informazioni utili su chi sia il padre biologico.

Altrimenti il cognome della madre potrà solo aggiungersi a quello paterno, e tale volontà dei genitori andrà obbligatoriamente espressa al momento della registrazione della nascita del figlio nel Comune di appartenenza: dopo non è più possibile farlo.

Stante la giurisprudenza innovativa della Consulta, è pure auspicabile un intervento ad hoc del legislatore, che faccia definitivamente il punto con norme che sintetizzino con chiarezza tutto il quadro.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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