Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri: cos’è e Ateco

Pubblicato il 10 Luglio 2019 alle 13:46 Autore: Claudio Garau

Il codice Ateco e la compravendita di beni immobili effettuata su beni propri: cos’è questo Codice e quali fini ha in relazione a questo specifico settore.

Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri: cos'è e Ateco
Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri: cos’è e Ateco

In questo articolo cerchiamo di capire cosa la legge intende per compravendita di beni immobili effettuata su beni propri, ovvero un’espressione tipica nel contesto delle partite IVA e in quello delle società e delle attività commerciali in generale; vediamo inoltre cos’è il connesso codice Ateco.

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Compravendita di beni: la rilevanza del codice Ateco e com’è fatto

È preferibile chiarire subito cosa si intende per codice Ateco. Esso non è altro che un codice, necessario per l’apertura di una nuova partita IVA. In tali circostanze, l’interessato o gli interessati dovranno infatti comunicare all’Agenzia delle Entrate il tipo di nuova attività che si vuole svolgere, sulla base della classificazione Ateco standardizzata. La legge impone tale classificazione, perché con essa ogni attività viene posta in una categoria di riferimento, insomma è catalogata in modo standardizzato. E ciò rileva per quanto attiene ai fini fiscali, contributivi e statistici.

Oltre all’attivazione del detto codice Ateco, il contribuente avrà, contestualmente, un altro obbligo. Dovrà infatti, fare riferimento ad un commercialista per l’elaborazione della DIA (Dichiarazione di Inizio Attività); essa è collegata all’attività economica da intraprendere e, quindi, al suo specifico codice Ateco.
In seguito, ogni eventuale modifica del contenuto dell’attività economica intrapresa, dovrà essere resa nota al Fisco, insieme ad un nuovo codice Ateco. Sembrano passaggi meramente “burocratici”, ma sono fondamentali, per i fini menzionati poco fa, e soprattutto sono imposti dalla legge.

Venendo alla struttura del codice Ateco, esso può definirsi come una combinazione alfanumerica, che identifica in modo univoco e senza possibili equivoci, un’attività economica. Le lettere hanno la funziona di indicare il macro-settore economico, mentre i numeri (da due fino a sei cifre) indicano, con differenti gradi di dettaglio, le varie articolazioni e sottocategorie dei settori in oggetto. Da inizio 2008 è in vigore la nuova classificazione Ateco 2007, approvata dall’ISTAT, in coordinamento con l’Agenzia delle Entrate, le Camere di Commercio ed altri Enti, Ministeri ed associazioni imprenditoriali interessate.

Insomma, con questi Codici c’è una sola e chiara classificazione per tutte le attività economiche, anche a perseguire un iter di semplificazione delle informazioni gestite dalle pubbliche amministrazioni ed istituzioni.

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Qual è il codice Ateco relativo alla compravendita di beni immobili effettuata su beni propri?

A questo punto, possiamo fare un po’ di chiarezza circa la compravendita di beni immobili effettuata su beni propri. Essa non è altro che un tipo di attività economica, per cui, ovviamente, è previsto uno specifico codice Ateco: L.68.10.00. La lettera “L” fa riferimento alle varie attività di locatori, agenti e/o mediatori che lavorano nell’ambito di uno o più dei seguenti settori: vendita e acquisto di immobili, affitto di immobili, fornitura di altri servizi immobiliari quali la valutazione di immobili o le attività di agenti immobiliari per conto terzi. Le attività ricomprese in questo ambito, possono essere svolte, appunto, su beni immobili propri, o anche in affitto ed anche per conto terzi.

I numeri dello specifico Codice (68.10.00), invece, riconducono alla specifica attività commerciale in esame, vale a dire la compravendita di beni immobili effettuata su beni propri, la quale può avere ad oggetto: edifici ed alloggi residenziali, edifici non residenziali, incluse sale per esposizioni, strutture di magazzinaggio, ipermercati e centri commerciali, terreni.

In conclusione, una classificazione di questo tipo è utile, agli interessati all’apertura dell’attività, anche in quanto, in base a tale classificazione, è possibile sapere che l’accesso al cosiddetto Regime Forfettario (con aliquota al 15%), riguarderà esclusivamente quelle attività (munite di codice Ateco), che non oltrepassano la soglia di ricavi annuale pari a 65.000 Euro.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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