Poste Italiane: buoni fruttiferi postali, ABF prescrizione dal settimo anno

Pubblicato il 19 Luglio 2019 alle 12:13 Autore: Guglielmo Sano

Un pronunciamento dell’ABF permette di fare chiarezza sul termine di scadenza e prescrizione per i buoni fruttiferi serie “AA2” di Poste Italiane

Poste Italiane: buoni fruttiferi postali, ABF prescrizione dal settimo anno
Poste Italiane: buoni fruttiferi postali, ABF prescrizione dal settimo anno

Poste Italiane: buoni fruttiferi postali, ABF prescrizione dal settimo anno successivo a quello di emissione.

Poste Italiane: il caso dei buoni serie AA2

L’intervento dell’Arbitro Bancario Finanziario è maturato in seguito al ricorso di un risparmiatore che nel 2001 aveva sottoscritto 3 buoni fruttiferi postali intestandoli alla figlia che allora aveva 2 anni, chiedendone il rimborso il 21 settembre 2018, in occasione del 20esimo compleanno della stessa.

È stato allora che gli è stato fatto notare da Poste come i buoni – appartenessero alla serie a termine AA2 (collocata nel periodo che va dal 14 aprile 2001 al 22 ottobre 2001) – e fossero già prescritti, quindi, non potevano più essere riscossi.

Il risparmiatore si è rivolto allora all’arbitrato chiedendo che gli venisse restituita non solo la somma indicata sui buoni ma anche i relativi interessi. A sostegno del ricorso ha sottolineato come non sia stato rilasciato alcun foglio informativo al momento dell’acquisto e che sui documenti non fosse presente alcuna data di scadenza.

Interpretazione errata da parte di Poste

L’Arbitrato ha preso in esame il caso sottolineando in prima battuta che per individuare il termine di prescrizione dei buoni è necessario capire quando il buono deve ritenersi scaduto. In questo caso, ma in generale tutte le volte che viene chiamata in causa su questa serie di buoni fruttiferi, Poste italiane fa decorrere la prescrizione decennale a partire dal compimento del settimo anno successivo alla data di sottoscrizione (DM del Tesoro del 29 marzo 2001). Tuttavia, è un’interpretazione errata secondo l’arbitrato: la prescrizione non decorre dal giorno successivo alla scadenza del buono ma dall’ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello dell’emissione.

Andando al caso specifico, considerando che i tre buoni del ricorrente sono stati emessi nel 2001, si possono considerare scaduti alla data del 31 dicembre 2008. A partire da questa data ha iniziato a decorrere la prescrizione decennale che è maturata il 31 dicembre 2018: il corso della medesima è stato efficacemente interrotto – grazie al reclamo ufficiale – il 21 settembre 2018. Il ricorso è da accogliere con conseguente erogazione da parte di Poste Italiane dell’importo dei buoni maggiorato dell’interesse lordo del 40%.

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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