Porto d’armi abusivo: sanzioni penali, cosa si rischia con la detenzione

Pubblicato il 18 Settembre 2019 alle 13:22 Autore: Claudio Garau

Porto d’armi e detenzione abusive: che cosa intende la legge e quali sono le specifiche sanzioni penali previste in queste ipotesi.

Porto d'armi abusivo sanzioni penali, cosa si rischia con la detenzione
Porto d’armi abusivo: sanzioni penali, cosa si rischia con la detenzione

È risaputo che il possesso di armi e il trasporto, al di fuori del proprio domicilio, sono aspetti oggetto di specifica regolamentazione di legge. Ciò significa che non è possibile detenere e/o circolare con una o più armi, se non rispettando le rigide normative dell’ambito. Vediamo allora che succede in caso di porto d’armi abusivo, quali sono le sanzioni penali e cosa si rischia con la detenzione abusiva.

Se ti interessa saperne di più sulle cosiddette armi bianche, sul perché si chiamano così e quale legge le disciplina, clicca qui.

Porto d’armi: di che si tratta e la finalità della legge

Come accennato, la legge italiana distingue tra acquisto e detenzione di un’arma e trasporto fuori dal proprio domicilio. Pertanto, una persona pur autorizzata a detenere un’arma, potrebbe essere incolpata del reato di porto d’armi abusivo, in quanto si è resa responsabile del trasporto di essa fuori dai luoghi in cui andrebbe tenuta e custodita.

La legge, in particolare, distingue tra porto d’armi abusivo e detenzione abusiva di armi; la differenza è fondata sul fatto che, nel primo caso, acquisto e possesso dell’arma sono ammessi, ma non il suo trasporto all’esterno del domicilio; nel secondo caso, invece, la sanzione opera ancor prima, vale a dire per la mera detenzione dell’arma senza l’autorizzazione specifica, da parte dell’autorità di pubblica sicurezza.

L’art. 699 del Codice Penale, che reca il titolo “Porto abusivo di armi“, afferma che chiunque, senza la licenza dell’autorità (se prevista), porta con sé un’arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con la sanzione penale dell’arresto fino a 18 mesi. La finalità della norma è colpire tutti coloro che, pur detenendo un’arma in modo legale, decidano di portarla con sé in un qualsiasi luogo pubblico o comunque diverso da quello in cui è custodita e che risulta dalla denuncia fatta alle autorità. In altre parole, per il porto d’armi, è sempre necessaria una specifica autorizzazione dell’autorità di pubblica sicurezza, vale a dire della questura.

La finalità di tale disciplina è quella di tutelare la pubblica incolumità e la pubblica sicurezza, in modo da consentire allo Stato di poter controllare la diffusione di armi sul territorio. Tecnicamente parlando, il reato di porto d’armi abusivo è un reato di pericolo; ciò significa che, per la sua configurabilità, è sufficiente che l’arma sia di per sé idonea all’utilizzo, non rilevando che essa sia eventualmente smontata o priva di munizioni.

Se ti interessa saperne di più sulla legittima difesa domiciliare e i suoi presupposti secondo la nuova legge, clicca qui.

Detenzione e rischi

Come accennato, in tema di armi, esiste un altro reato, che da un punto di vista temporale, interviene prima di quello relativo al porto abusivo. Si tratta del reato di detenzione abusiva di armi. L’art. 697 del Codice Penale, inerente questo caso, sanziona chiunque detiene armi o munizioni, ma senza averne fatto regolare denuncia all’autorità di pubblica sicurezza (quando la denuncia è richiesta). La pena consiste nell’arresto da tre a dodici mesi o nell’ammenda fino a 361 euro.

Nella pratica, tale reato è dato dalla mera detenzione in casa, senza aver avvisato di ciò le forze dell’ordine, e il reato penale si configura sia nel caso dell’acquisto di arma poi non denunciata, sia nel caso in cui si addivenga al possesso dell’arma in altra maniera, ad esempio perché ereditata. In conclusione, i reati di detenzione e porto abusivo di armi non comportano per forza un rapporto di fatto con le armi. È infatti sufficiente che l’arma appartenga o, comunque, sia nella normale disponibilità del soggetto, per aversi punibilità.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it

L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
Tutti gli articoli di Claudio Garau →