Conto corrente condominiale: creditore deve agire prima sui morosi

Pubblicato il 4 Ottobre 2019 alle 08:00 Autore: Daniele Sforza

Un creditore che deve riscuotere un debito da un condominio, non può agire sul conto corrente condominiale se prima non si è rivolto ai morosi.

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Conto corrente condominiale: creditore deve agire prima sui morosi

Prima di aggredire il conto corrente condominiale, un creditore deve agire in via preliminare sui condomini morosi. La giurisprudenza si è infatti spesso espressa su questioni di questo tipo, ribadendo sovente il concetto che il conto corrente condominiale può essere aggredito solo dopo che ci si è rivolti ai condomini morosi, che poi sono gli effettivi debitori.

Conto corrente condominiale e condomini morosi: il caso

È il caso, citato da Diritto.it, di un’impresa edile che ha notificato nei confronti di un condominio un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace, chiedendo ai condomini di pagare una specifica somma per dei lavori effettuati. L’amministratore di condominio si è rivolto quindi ai condomini perché pagassero quanto dovuto e ciò è stato fatto, a eccezione però di un condominio, che invece si è rifiutato di pagare la propria quota. Da qui l’amministratore di condominio si è occupato, come vuole la legge, di fornire il nome del condomino moroso all’impresa edile comunicando l’importo dovuto da questi ma non ancora ricevuto. Non vedendosi corrispondere la somma pattuita, l’impresa edile ha continuato ad agire per vie legali, tentando un atto di pignoramento del conto corrente condominiale. A tale operazione la comunità condominiale si è opposta presentando ricorso, che alla fine è stato accolto. Perché? Semplicemente perché prima di aggredire il conto corrente condominiale il creditore deve agire in via preliminare verso il condomino moroso.

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Come deve agire il creditore e cosa dice la Legge

Per chiarire meglio bisogna guardare al riferimento normativo in materia, ovvero all’art. 63 Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile. Qui si legge quanto segue: “Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei morosi”. E qui siamo nel campo della legge, come abbiamo visto sopra, quando l’amministratore ha fornito le generalità del condomino moroso all’impresa creditrice.

Successivamente si legge: “I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini”. Basta quindi questa frase per sancire l’illegittimità dell’azione effettuata dal creditore nei confronti di tutti i condomini (e infatti il ricorso presentato da questi ultimi è stato accolto). L’azione deve quindi essere perpetrata prima nei confronti del condomino moroso, per tutelare invece i condomini in regola con i pagamenti e quindi le somme versate sul conto condominiale.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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