Morte animale domestico: cosa dice la legge italiana sul trattamento?

Pubblicato il 11 Ottobre 2019 alle 13:25 Autore: Claudio Garau

Morte animale domestico: come deve comportarsi il proprietario dell’animale e quali adempimenti deve svolgere. Ecco cosa sapere

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Morte animale domestico: cosa dice la legge italiana sul trattamento?

Vediamo di seguito di affrontare un argomento delicato e purtroppo comune a tutti i proprietari di almeno un animale domestico o da compagnia, ovvero il decesso di esso. Fondamentalmente un animale domestico muore o per cause naturali, per malattia o per eutanasia, praticata a seguito di una malattia rivelatasi incurabile. Ecco allora che cosa dice la legge a riguardo della morte animale domestico e a che cosa ogni proprietario deve fare attenzione.

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Morte animale domestico: il ruolo del veterinario nell’accertare il decesso

Laddove sia il proprio cane ad essere deceduto, la legge dispone di chiamare il veterinario o, se possibile, portargli l’animale in clinica. Ciò al fine di accertare la morte animale domestico in modo ufficiale. In particolare, se si tratta di un cane, il veterinario dovrà rilasciare un certificato di decesso, a seguito della verifica di esso.

Infatti, ogni cane domestico va iscritto alla cosiddetta anagrafe canina, la quale è obbligatoria per tutti i proprietari di almeno un cane; a tale iscrizione segue l’inserimento di un microchip che permette di identificare l’animale e risalire anche a nome e cognome del proprietario, per il tramite di una banca dati ad hoc.

Per quanto riguarda la morte animale domestico – se si tratta di un cane – è da rimarcare che essa va obbligatoriamente segnalata al Servizio Veterinario, entro due giorni dal decesso: ciò al fine di procedere alla tempestiva cancellazione dell’animale dall’anagrafe canina. In caso di decesso di un gatto, non serve invece alcuna attestazione o certificato di morte del veterinario, in quanto tale animale è sprovvisto, in base alla legge vigente, del microchip.

In particolare, il decesso del cane va segnalato con certificato affinché sia noto che l’animale non abbia morso persone o altri animali negli ultimi 15 giorni; se invece è così, dovrà essere ulteriormente accertato che l’animale non soffrisse di rabbia (con il correlato rischio di aver contagiato altre persone o animali). Tale aspetto è assai importante, in quanto nascondere questa eventuale malattia del cane, potrebbe esporre proprietario e veterinario a conseguenze penali.

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Che cosa fare del corpo?

In caso di morte animale domestico, sarà necessario ovviamente occuparsi del corpo. La legge ammette ben quattro possibili alternative. Anzitutto, coloro che hanno un giardino o comunque un’area verde di proprietà, possono decidere di seppellirlo lì, in quanto la legge che in passato vietava tale opzione, oggi è stata abrogata. Tuttavia, occorre prima avvisare il veterinario, se si tratta di seppellimento del proprio cane, in modo da operare la disattivazione del microchip.

La legge, inoltre, consente il seppellimento in giardino, a patto che la morte animale domestico non sia stata dovuta ad una malattia infettiva (in quanto la decomposizione del corpo potrebbe inquinare le falde acquifere). Una seconda possibilità è quella di portare l’animale dal veterinario, il quale provvederà a recapitare il corpo ad una ditta che svolge cremazioni di cadaveri (il proprietario, in tal caso, dovrà però pagare una quota di smaltimento in denaro). In questo caso, non sarà possibile recuperare le ceneri dell’animale in quanto il corpo sarà cremato insieme a quello di altri animali.

È possibile, come terza opzione, la cremazione singola, che consente di conservare le ceneri del proprio animale domestico, pagando però una cifra più consistente. Come quarta alternativa, in caso di morte animale domestico, è anche possibile portare il corpo in un cimitero per animali: tuttavia ci sarà un costo da pagare, per poter ottenere una tomba ed un orario di visita per cinque anni, trascorsi i quali il corpo è immesso in una fossa comune.

In relazione alla morte animale domestico, la legge ammette la possibilità dell’eutanasia, praticata dal veterinario. Tuttavia cane o o gatto possono subirla soltanto in presenza di una di queste tre ipotesi: animale inguaribile, incurabile o dichiaratamente aggressivo. Al di fuori di questi casi, debitamente accertati dal veterinario, l’eutanasia è vietata. Sarà proprio il veterinario ad occuparsi dell’eventuale eutanasia del proprio animale; a seguito di essa, il proprietario potrà liberamente decidere cosa fare del corpo dell’animale deceduto, secondo una delle quattro modalità viste sopra.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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