Cartella esattoriale senza notifica verbale: quando e come non pagarla

Pubblicato il 18 Ottobre 2019 alle 11:37 Autore: Daniele Sforza

Se riceviamo una cartella esattoriale senza però prima aver ricevuto la notifica del verbale come ci si tutela? Quali sono i casi in cui non si deve pagare?

Cartella esattoriale senza notifica verbale
Cartella esattoriale senza notifica verbale: quando e come non pagarla

Si riceve una cartella esattoriale che ci intima di pagare una multa più relativi interessi. Tuttavia noi non ricordiamo di aver mai ricevuto una multa, né tantomeno la correlata notifica, avvenuta secondo la cartella in una data precisa. Si può contestare la cartella esattoriale (oltre che la multa) per la mancata notifica? E qual è la procedura da seguire in questo caso?

Cartella esattoriale senza notifica multa: come controllare

Lo stesso può avvenire per una cartella esattoriale che ne segue un’altra non notificata. In quest’ultimo caso il contribuente può recarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e richiedere un estratto di ruolo (la richiesta può essere fatta anche per via telematica accedendo al portale). L’estratto ruolo è quel documento in cui sono riepilogate le cartelle esattoriali consegnate. Ma potrebbe essere la consegna stessa a essere viziata, magari perché avvenuta presso un indirizzo diverso da quello di residenza, o perché fatta firmare da qualcun altro che però non è stato il contribuente stesso. Se il dubbio permane si può richiedere l’accesso agli atti amministrativi, che si può richiedere via PEC, e che, con riferimento al numero della cartella o della multa, darà accesso a tutto quello che la riguarda, compresa la modalità di spedizione o di consegna, il soggetto che l’ha firmata e tutti i dati obbligatori. L’accesso agli atti amministrativi può essere conferito entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di rifiuto il contribuente avrà la possibilità di perseguire lo stesso la causa, stavolta per vie legali, precisando che l’accesso agli atti gli è stato osteggiato (con la possibilità dunque di evitare di pagare le eventuali spese processuali).

Cosa dice la Legge

Se c’è un vizio di forma o un errore nella notifica della multa o della cartella (che potrebbe non essere mai arrivata) si può fare ricorso presso il giudice di pace competente entro 30 giorni dalla notifica della cartella (quella che abbiamo effettivamente ricevuto). Tuttavia la giurisprudenza sulla questione non sembra chiarire alcuni aspetti, che appaiono ancora discordanti. Il Salvagente, infatti, riporta nel caso specifico due ordinanze della Corte di Cassazione, peraltro una a breve distanza dall’altra. La prima è l’ordinanza n. 26843/2018, nella quale la II Sez. Civ. stabilisce che la mancata notifica del verbale “non comporta in automatico l’illegittimità della cartella, perché occorre anche che il ricorso contesti nel merito il verbale stesso”. La seconda, citata dal portale, è l’ordinanza n. 11789/2019 della VI Sezione, pubblicata di recente (maggio 2019) nella quale si afferma che “in caso di opposizione a cartella esattoriale emessa sulla base di un verbale di accertamento per violazione al Codice della Strada che si assuma essere stato ritualmente notificato dal concessionario esattoriale, il destinatario della suddetta cartella” che provi la non validità o la mancata notificazione del verbale stesso, “non può che limitarsi a denunciare il vizio invalidante della notificazione del verbale di accertamento presupposto, non potendo essere fatti valere anche vizi che attengano al merito della pretesa sanzionatoria”. Nella stessa ordinanza si precisa però che la cartella può essere impugnata solo previa contestazione contestuale della mancata notifica della prima multa e dei vizi di forma del verbale.

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Quando la notifica del verbale è valida

A questo punto, in conclusione di questo articolo, ci preme riepilogare che la notifica del verbale si considera valida solo se viene consegnata nelle seguenti modalità:

  • Raccomandata A/R: l’avviso di ricevimento dimostra la consegna della notifica;
  • Via PEC;
  • Consegna a mano, con relata di notifica in originale in fondo alla cartella firmata dall’ufficiale giudiziario.

La validità della cartella presuppone anche che l’indirizzo di destinazione (ovvero quello di residenza del destinatario) sia corretto. Al tempo stesso la validità può essere ammessa se il tramite il servizio postale sia stato consegnato al soggetto destinatario della comunicazione la cartella e da quest’ultimo sia stata debitamente firmata.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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