Anagrafe condominiale: cos’è, come funziona e chi può essere iscritto

Pubblicato il 8 Novembre 2019 alle 15:47 Autore: Claudio Garau

Anagrafe condominiale: di che si tratta e qual è la finalità? Quali dati può contenere e chi può essere iscritto? Ecco che cosa ricordare in proposito

Anagrafe condominiale cos'è, come funziona e chi può essere iscritto
Anagrafe condominiale: cos’è, come funziona e chi può essere iscritto

Di seguito un tema che è diventato usuale, nella vita condominiale, a partire dall’anno 2013. Infatti, oggi gli amministratori di condominio, tra i vari obblighi che debbono rispettare, hanno anche quello di redigere e custodire l’anagrafe condominiale. Vediamo allora di fatto che cos’è, come funziona, qual è la finalità e chi vi è iscritto. Sono infatti elementi che qualsiasi condomino fa bene a conoscere e ricordare.

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Anagrafe condominiale: che cos’è e qual è la finalità?

Come accennato, da qualche anno ogni amministratore è tenuto a servirsi di un registro denominato anagrafe condominiale, in cui trovano spazio tutti i dati e le informazioni più significative, in relazione agli appartamenti inclusi nell’edificio e a coloro che vi risiedono. Essendo un obbligo di tenuta del registro, l’amministratore ha potere di domandare ed ottenere informazioni e dati da proprietari ed inquilini.

La norma di riferimento sul tema è rintracciabile nell‘articolo 1130 del Codice Civile (che reca il titolo “Attribuzioni dell’amministratore“). Tale disposizione sancisce che l’amministratore deve predisporre e mantenere aggiornato il registro dell’anagrafe condominiale. Tra i dati da includere nel registro, quelli sulle generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali (come ad esempio gli usufruttuari) e di diritti personali di godimento (ad esempio inquilini affittuari e comodatari), quelli del codice fiscale e della residenza o domicilio, e i dati catastali di ciascuna unità immobiliare.

Finalità dell’anagrafe condominiale è permettere all’amministratore condominiale di adempiere ai propri compiti e funzioni in modo più pratico e veloce. Per esempio, l’utilità di questo registro emerge quando si tratta di comunicare un avviso di assemblea condominiale o di recapitare un sollecito di pagamento delle quote condominiali. Ciò che preme ricordare è che, in ogni caso, attraverso l’anagrafe condominiale l’amministratore non svolge alcuna attività di controllo o indagine sui condomini.

Anzi, l’accesso ai dati inseriti nell’anagrafe condominiale è aperto a tutti i proprietari ed inquilini, ma non ai terzi; è altresì consentito l’accesso e l’ottenimento dei dati alle autorità amministrative, come l’Agenzia delle Entrate, al fine della lotta all’evasione fiscale. Il luogo in cui è contenuto il registro e gli orari in cui è possibile consultarlo, vanno comunicati a tutti gli aventi diritto.

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Come sono raccolti i dati da immettere nel registro?

Solitamente, l’amministratore utilizza il metodo della spedizione di schede cartacee in cui indicare per iscritto i dati necessari all’anagrafe condominiale; tali modelli, debitamente compilati, gli vanno poi restituiti. In caso di modifiche o correzioni da apporre ai dati in precedenza dichiarati, esse vanno segnalate e comunicate in forma scritta all’amministratore, nel termine massimo di 60 giorni dal momento in cui si sono realizzate.

Laddove l’amministratore non ottenga le informazioni desiderate al fine della corretta tenuta dell’anagrafe condominiale, oppure nel caso le riceva incomplete o scarne, potrà inviare una lettera raccomandata con cui sollecitare il condomino. In ipotesi di mancata o incompleta risposta, superati 30 giorni dalla richiesta, potrà assumere iniziativa autonoma e ottenere dati ed informazioni necessarie al registro (anche servendosi del tribunale), eventualmente addebitando la spesa al condomino o ai condomini inadempienti.

In conclusione, va rimarcato che le comunicazioni spettanti ai singoli condomini sono, in qualche modo, di tipo “informale”, ovvero non debbono essere dimostrate da alcun atto o documento ufficiale di supporto: è sufficiente infatti la mera autocertificazione.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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