Revoca donazione coniuge: quando si può fare e cosa significa

Pubblicato il 28 Gennaio 2020 alle 16:55 Autore: Claudio Garau

Revoca donazione coniuge: di che si tratta e che cosa dice la legge a riguardo. In quali tassative ipotesi può essere fatta valere dal donante?

Revoca donazione coniuge quando si può fare e cosa significa
Revoca donazione coniuge: quando si può fare e cosa significa

La regola generale del Codice civile, ma anche quella propria del senso comune, pone che le donazioni, ovvero quei contratti con cui per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra (ad esempio donando una casa o un altro immobile), sono irrevocabili. Tuttavia, non sempre è così e pertanto è legittimo domandarsi se e quando può scattare la revoca donazione fatta al coniuge, marito o moglie. Vediamo allora più da vicino di che si tratta e quando può ricorrere.

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Revoca donazione: quali sono le eccezioni per cui può scattare?

Come appena detto, l’ipotesi della revoca donazione – ovvero il venir meno degli effetti del gesto di liberalità – fatta a favore del marito o della moglie è ammessa dalla legge. Infatti, se in via di principio la donazione è irrevocabile e pertanto l’atto di generosità resta tale e quale senza possibilità di cancellazione degli effetti di esso, tale considerazione vale appunto soltanto in via generale, a meno che non ricorra una delle tassative eccezioni contemplate dalla legge. Richiamiamole in un rapido elenco:

  • simulazione della donazione, ad esempio per non pagare tasse come l’Imu, in ipotesi di abitazione donata al coniuge per attuare l’escamotage;
  • sopravvenienza di figli del donante, ovvero la scoperta successiva alla donazione, di un preesistente figlio illegittimo di cui colui che, a suo tempo, donò o la nascita di un figlio del donante, dopo la donazione;
  • atto di donazione nullo o annullabile, come ad esempio il caso della donazione non redatta in forma scritta;
  • ingratitudine e indegnità di colui che ha ricevuto la donazione (ad esempio nel caso del coniuge donatario che abbandona ingiustificatamente il tetto coniugale oppure nel caso del donatario che si renda responsabile di gravi ingiurie ai danni del donante, o ancora nel caso del donatario che rifiuti di corrispondere gli alimenti all’altro coniuge donante);
  • accordo di donante e donatario sulla revoca;

Sussistendo anche una sola delle condizioni sopra riportate, la legge ammette la revoca donazione fatta in precedenza al coniuge. Invece, i casi di rottura del legame matrimoniale, ovvero separazione o divorzio, ma anche i casi di tradimento coniugale (tranne quelli che abbiano anche modalità diffamatorie e denigratorie dell’altro coniuge nei confronti della collettività), non comportano anche l’insorgenza di una causa di revoca donazione: insomma, la donazione di un immobile o di un terreno conserva i suoi effetti anche dopo la fine del matrimonio.

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Come funziona in concreto la revoca? Alcuni casi pratici

È chiaro che – per aversi la revoca donazione – non basta la volontà degli interessati: è necessario anche rispettare alcuni passaggi formali essenziali. Ad esempio, se la donazione a suo tempo ebbe ad oggetto una casa al mare o un terreno coltivato, donante e donatario saranno costretti ad andare dal notaio, per perfezionare la revoca. In pratica, dovranno realizzare un atto di trasferimento della proprietà nella direzione opposta a quella della donazione, con effetti contrari a quelli precedenti: l’immobile insomma ritorna nella piena proprietà e disponibilità del donante originario. Ma non solo: la legge considera tali effetti come retroattivi e, pertanto, è come se la donazione originaria e i relativi effetti non si siano mai prodotti. La donazione, però può essere oggetto di revoca anche soltanto parziale, laddove ad esempio i beni donati siano due o più di due: le parti potranno accordarsi per la revoca degli effetti con riferimento ad un solo bene (ad esempio una collana) e non agli altri (ad esempio, un automobile e un terreno), che restano di proprietà del coniuge donatario.

Altri casi concreti non rari, in cui può scattare la revoca, sono quelli delle relazioni extraconiugali attuate con modalità diffamatorie ai danni del coniuge donante e tradito, e quelli dei contratti di donazione in cui il donante è stato minacciato e costretto a donare. Analoghe considerazioni vanno fatte con riguardo alla donazioni simulate per eludere il Fisco ed ottenere benefici fiscali e con riguardo alle donazioni di immobile, che formalmente necessitano sempre del notaio e di due testimoni. Sono tutte eventualità che aprono la strada della revoca della donazione, con il venir meno degli effetti prodotti e il ripristino della situazione originaria.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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