TFR e fondo di previdenza complementare: chiarimenti nel messaggio Inps

Pubblicato il 5 Febbraio 2020 alle 18:09 Autore: Guglielmo Sano

Con una recente circolare l’Inps ha fornito degli importanti chiarimenti a proposito di Tfr e quote accantonate presso il Fondo di Tesoreria

Magazzino
TFR e fondo di previdenza complementare: chiarimenti nel messaggio Inps

Con una recente circolare l’Inps ha fornito degli importanti chiarimenti a proposito del Tfr: le quote accantonate presso il Fondo di Tesoreria non sono trasferibili presso un altro Fondo di previdenza complementare. Tuttavia, queste disposizioni valgono esclusivamente per una categoria di lavoratori. Ecco quale.

TFR: i chiarimenti dell’Inps sulla portabilità delle quote accantonate

Con il messaggio numero 413 del 4 febbraio 2020, l’Inps ha chiarito come le quote di Tfr accantonate presso il Fondo di Tesoreria non sono trasferibili ad un altro Fondo di previdenza complementare. Dunque, non potranno essere accolte le richieste che saranno inoltrate all’ente dai Fondi scelti dai lavoratori.

Detto ciò, si deve precisare che tali disposizioni riguardano esclusivamente una categoria di lavoratori cioè quelli delle aziende con più di 50 dipendenti. Questi ultimi hanno la possibilità di destinare le proprie quote di Tfr al Fondo di tesoreria gestito dall’Inps, quindi, di non lasciarlo nelle disponibilità dell’azienda fino al momento della pensione o del licenziamento, in virtù della legge 296/2006 che ha istituito il suddetto Fondo.

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Perché la portabilità del Tfr non è consentita

Ora, l’Inps motiva tali disposizioni spiegando come il Fondo di tesoreria di fatto costituisca una forma di gestione previdenziale: quindi, le somme versate non sono più disponibili. Ora, la legge generalmente prevede la possibilità di revocare la propria scelta in qualsiasi momento, optando poi per un Fondo complementare; d’altra parte, è altrettanto fissata dalla normativa la non retroattività della decisione presa del lavoratore: in sostanza, niente da fare per le quote già accantonate (che verranno regolarmente liquidate nel momento della cessazione del rapporto di lavoro), il cambiamento di destinazione si applicherà soltanto alle quote di Tfr future.

A questo punto è necessario precisare che, previo accordo con l’azienda, il lavoratore potrà trasferire le quote di Tfr maturate fino al 31 dicembre 2006, ovvero quelle maturate prima dell’istituzione del Fondo di tesoreria gestito dall’Inps.  

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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