Contributi Inps dipendenti pubblici e prescrizione: ecco la circolare del 13/2

Pubblicato il 18 Febbraio 2020 alle 11:57 Autore: Daniele Sforza

Nella circolare n. 25 del 13 febbraio 2020 l’Inps ha trattato della prescrizione dei contributi Inps dipendenti pubblici. Ecco il testo.

Contributi Inps e prescrizione dipendenti pubblici
Contributi Inps dipendenti pubblici e prescrizione: ecco la circolare del 13/2

La circolare Inps n. 25 del 13 febbraio 2020 tratta un argomento importante per i dipendenti pubblici, ovvero la prescrizione dei contributi Inps. In particolare l’Istituto di Previdenza fornisce chiarimenti sulla valorizzazione dei periodi riguardanti la contribuzione prescritta e le modalità di applicazione dell’Istituto della rendita vitalizia.

Prescrizione contributi Inps dipendenti pubblici: la circolare

L’Inps fa inizialmente riferimento alla circolare n. 169 del 15 novembre 2017, che ha come oggetto la prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche e i chiarimenti a riguardo. L’Inps era pertanto intervenuto in materia di prescrizione per le casse pensionistiche della Gestione dei dipendenti pubblici gestite precedentemente dall’Inpdap, fornendo le indicazioni necessarie per finanziarie l’onere relativo ai periodi retributivi non assistiti dal corrispondente versamento di contribuzione prescritta e confermando il termine di prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.

Nella circolare si prevedeva un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2018, poi prorogato al 31 dicembre 2019, durante il quale i datori di lavoro con dipendenti iscritti alle casse pensionistiche pubbliche hanno avuto la possibilità di regolarizzare la contribuzione non versati tramite le modalità in uso per le casse pensionistiche della Gestione pubblica nel soppresso Inpdap. Successivamente il DL n. 4/2019 ha disposto per le sole Amministrazioni pubbliche il differimento dei termini di prescrizione al 31 dicembre 2021 della contribuzione relativa ai periodi retributivi fino al 2014. Infine, nel DL n. 162/2019 si prevede la proroga al 31 dicembre 2022 del differimento dei termini di prescrizione dei contributi, includendo anche i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2015.

Regolarizzazione contributiva dei periodi retributivi dei datori di lavoro PA

Pertanto le Pubbliche Amministrazioni potranno continuare a regolarizzare fino al 31 dicembre 2022, con le modalità utilizzate in Gestione pubblica, i contributi non versati per i periodi retributivi fino al 2015 delle pertinenze di tutte le casse pensionistiche ex Inpdap, inclusa la CPI. Per i periodi retributivi dal 2016 la prescrizione matura secondo i previsti termini quinquennali. Per quel che concerne i periodi retributivi con contribuzione prescritta, relativa al servizio prestato da pubblici dipendenti con obbligo di iscrizione alle casse pensionistiche CPDEL, CPS, CPUG e CTPS, il datore di lavoro è tenuto a finanziare l’onere del trattamento di quiescenza spettante per i periodi di servizio utili ai fini della prestazione, non assistiti dal corrispondente versamento dei contributi; tale onere è quantificato secondo le regole e i criteri di calcolo in vigore in materia di rendita vitalizia, con riferimento alla Legge n. 1338 del 12 agosto 1962 (articolo 13).

Per i periodi di servizio con obbligo di iscrizione alla CPI, allo scopo di rendere utili i periodi retributivi per cui la contribuzione risulta prescritta, è necessario esercitare la facoltà di costituzione della rendita vitalizia.

Valorizzazione periodi assicurativi con contributi Inps prescritti da datori di lavoro non PA

I datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni hanno potuto regolarizzare l’omessa contribuzione riferita ai periodi di servizio con obbligo di iscrizione a tutte le casse pensionistiche ex Inpdap, compresa la CPI, entro il 31 dicembre 2019. A partire dal 1° gennaio 2020, allo scopo di rendere utili in tutte le casse pensionistiche ex Inpdap i periodi retributivi per i quali la contribuzione risulti dovuta e prescritta, è necessario costituire la rendita vitalizia, la cui domanda va presentata dal datore di lavoro che ha omesso il versamento dei contributi oppure dal lavoratore.

Inoltre, nella circolare si legge che “i periodi ovvero le differenze retributive afferenti alla contribuzione pensionistica potenzialmente prescritta, indicati nelle denunce contributive inviate a decorrere dal 1° gennaio 2020, saranno resi disponibili per le prestazioni, sia ai fini del diritto che della misura, previa acquisizione degli atti interruttivi della prescrizione ovvero previa verifica con esito positivo del regolare versamento dei contributi”. Nell’eventualità in cui i versamenti non siano stati rinvenuti negli archivi dell’Inps, le Strutture territoriali potranno attestare la regolarità del versamento se il datore di lavoro presenta idonea documentazione che attesti il regolare versamento. In caso di esito negativo di tale verifica i periodi e le differenze retributive con contribuzione prescritta saranno resi disponibili per le prestazioni previo pagamento della rendita vitalizia da parte del datore di lavoro o del lavoratore.

Infine, a partire dal 1° gennaio 2020 i datori di lavoro che non sono pubbliche amministrazioni non potranno più aggiornare o sistemare le posizioni assicurative dei propri dipendenti tramite l’utilizzo dell’applicativo “nuova Passweb”, anche riferendosi a periodi antecedenti al 1° ottobre 2012. Le posizioni assicurative del predetto personale potranno essere sistemate esclusivamente tramite l’invio dei flussi di denuncia a variazione.

Metà pensionati non ha versato contributi

Prescrizione contributi Inps dipendenti pubblici: indicazioni operative per la costituzione della rendita vitalizia

Come abbiamo già accennato il riferimento normativo alla rendita vitalizia è da leggersi nella Legge n. 1338/1962 (articolo 13). L’istituto della costituzione di rendita vitalizia per i contributi Inps prescritti trova applicazione nei seguenti casi:

  • Periodi di servizio prestati alle dipendenze di datori di lavoro privati ed enti non annoverati tra le pubbliche amministrazioni con obbligo di iscrizione presso le casse pensionistiche pubbliche;
  • Periodi di servizio prestati alle dipendenze di amministrazioni pubbliche con obbligo di iscrizione alla sola CPI.

Se l’omissione contributiva concerne periodi di servizio prestati alle dipendenze di amministrazioni pubbliche con obbligo di iscrizione a CPDEL, CPS, CPUG e CTPS, l’onere del trattamento di quiescenza da imputare al datore di lavoro è quantificato secondo le regole e i criteri di calcolo vigenti in materia di rendita vitalizia. Tale istituto presuppone l’omissione della contribuzione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti non più suscettibile di recupero da parte dell’Inps per maturata prescrizione.

La domanda da parte del datore di lavoro va presentata solo ed esclusivamente in via telematica tramite i seguenti canali:

  • Web: servizi online dedicati tramite il portale Inps – Prestazioni e Servizi – Tutti i servizi – Gestione dipendenti pubblici: servizi per lavoratori e pensionati;
  • Contact Center multicanale;
  • Patronati e intermediari dell’Istituto tramite i servizi telematici offerti dagli stessi.

In attesa dell’implementazione della procedura per l’invio telematico, il datore di lavoro è tenuto a presentare la domanda usando il modulo AP81 che si trova sempre sul sito Inps, seguendo il percorso Prestazioni e Servizi – Tutti i moduli – Assicurato/Pensionato.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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