Legge sul volantinaggio: cosa dice e a cosa deve fare attenzione il privato

Pubblicato il 11 Marzo 2020 alle 18:00 Autore: Claudio Garau

Legge sul volantinaggio: quali sono i limiti in Italia alla libera distribuzione di materiale pubblicitario. Le norme amministrative e penali sul punto.

Legge sul volantinaggio cosa dice e a cosa deve fare attenzione il privato
Legge sul volantinaggio: cosa dice e a cosa deve fare attenzione il privato

Forse non tutti sanno che la distribuzione di materiale pubblicitario non è completamente libera e non può esser fatta senza il rispetto di alcune prescrizioni normative. Anche in questa materia, insomma, esiste una legge sul volantinaggio, che disciplina le modalità con cui pubblicizzare e render noti al maggior numero di persone i servizi offerti da un professionista, oppure la propria attività d’impresa, oppure ancora i messaggi politici ritenuti più opportuni da una dato partito durante il periodo di campagna elettorale. Ma vista la mole della diffusione del materiale pubblicitario cartaceo, la citata normativa o legge sul volantinaggio merita certamente menzione. Vediamola allora più da vicino.

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Legge sul volantinaggio: quali norme rilevano in materia?

Come accennato sopra, i volantini sono largamente diffusi e oggigiorno ce li ritroviamo un po’ ovunque. D’altra parte piazzare un volantino qua e là è operazione di per sé assai semplice, stanti le dimensioni solitamente ridotte della pagina stampata. Tale volantino non passa mai di moda, dato che è capace di informare il lettore in modo incisivo e rapido su idee, progetti, eventi, attività lavorative e proposte politiche.

Tuttavia, prima di poter distribuire volantini è necessario tener ben presenti alcune norme sull’autorizzazione a farlo: ovvero, esistono regole ad hoc sull’uso e la distribuzione di volantini. In effetti si tratta pur sempre di materiale cartaceo che, come tale, costituisce spesso un accumulo di spazzatura per le strade, con tutto ciò che ne consegue in relazione allo svolgimento del servizio pubblico di pulizia. Non rileva dunque solo il lato economico della distribuzione.

Facciamo però chiarezza. La cosiddetta “legge sul volantinaggio” è in verità riconducibile a un insieme eterogeneo e composito di norme, sia di ambito penale, sia di ambito amministrativo. Ecco di seguito le norme che rilevano:

  • anzitutto sul piano del diritto amministrativo, l’interessato farà bene a venire a conoscenza di quelle che sono le regole previste in materia dai regolamenti locali, ovvero quelli comunali e provinciali. Esse sono differenti a seconda del territorio cui si riferiscono, a differenza delle leggi nazionali che si applicano su tutta le penisola. Fondamentalmente, però, tali regole locali autorizzano il volantinaggio se:
    • il contenuto nel materiale cartaceo può ritenersi conforme all’ordine pubblico, al buon costume e alle norme inderogabili ed imperative dello Stato italiano;
    • è operato il versamento di una tassa ad hoc, prevista dall’ente locale.
  • sul piano sanzionatorio, in mancanza di atto amministrativo di autorizzazione e quindi in caso di violazione delle regole locali, scatta l’abuso, punito da sanzioni amministrative – proporzionate alla gravità della condotta posta in essere – di cui al Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), vale a dire il d. lgs. n. 267 del 2000. Tali sanzioni possono toccare anche la somma di 500 euro.

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  • sul piano penalistico invece, rileva l’art. 663 del Codice Penale (“Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni“) il quale dispone che è punito – con una sanzione in denaro fino a 309 euro – qualsiasi soggetto che mette in circolazione e distribuisce scritti o disegni, senza l’autorizzazione prevista. Ovviamente tra essi vanno ricompresi anche i volantini promozionali, propagandistici e pubblicitari. Tale autorizzazione deve essere pertanto domandata, su iniziativa dell’interessato a distribuire volantini, al Comune o alla Provincia del luogo in cui si vuole distribuire il materiale.

Concludendo, dovrebbe essere ormai chiaro che il tema della distribuzione dei volantini, lungi dall’essere considerato dal legislatore come un tema banale o di scarsa importanza, è stato invece disciplinato e regolato da norme sia locali (quelle dei regolamenti comunali e provinciali) sia nazionali (quella del Codice Penale menzionata poco fa). Insieme tali norme costituiscono un complesso di regole che può prender il nome di “legge sul volantinaggio”.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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