Libertà di circolazione ai tempi del Covid-19: cosa dice la Costituzione?

Pubblicato il 22 Aprile 2020 alle 16:53 Autore: Claudio Garau

Libertà di circolazione ed articolo 19 della Costituzione: quali sono le regole fondamentali in tema di spostamento dei cittadini?

Libertà di circolazione ai tempi del Covid-19 cosa dice la Costituzione
Libertà di circolazione ai tempi del Covid-19: cosa dice la Costituzione?

Oggigiorno la questione della limitazione alla libertà di circolazione delle persone è un tema quanto mai attuale. In base alle regole straordinarie di emergenza, adottate dal Governo per combattere la diffusione del Covid-19, sappiamo bene che spostarsi da un Comune ad un altro o anche in un altro quartiere cittadino, è al momento un’operazione che va giustificata. Insomma, il periodo storico attuale sta comportando delle limitazioni alla libertà di circolazione, per preminenti ragioni di salute. Ma la Costituzione sul punto cosa dice? Ovvero, com’è definita la cosiddetta “libertà di circolazione” in questo testo essenziale? Facciamo chiarezza.

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Libertà di circolazione nella Costituzione: dove trova tutela?

Anzitutto ricordiamo qual è l’articolo che specificamente disciplina la libertà di circolazione come diritto dell’individuo e cittadino dello Stato italiano. È l’art. 16 Cost. la fonte normativa di riferimento, che dispone quanto segue: “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge“.

Si tratta di una norma di agevole interpretazione per chiunque: è vero che lo Stato italiano è democratico e tutela la libertà, anche di circolazione, ma non in via assoluta ed inderogabile. Un’eccezione c’è ed è quella che, nel gergo dei giuristi, è definita “riserva di legge“. Insomma, la libertà di circolazione e/o di soggiorno spetta ai cittadini su tutta la penisola, ma può subire le limitazioni stabilite dalla legge, che va comunque adottata per ragioni o di pubblica sicurezza, o per ragioni sanitarie (come nel caso dell’epidemia di coronavirus). In breve, che cos’è una riserva di legge?

Ebbene, essa sussiste nel caso in cui una disposizione della Costituzione (come ad esempio l’art. 16 suddetto) imponga che la disciplina di una specifica materia (come ad esempio la citata libertà di circolazione) sia appunto riservata ad una fonte di rango legislativo, con esclusione delle fonti inferiori e subordinate. Ad esser precisi, nell’ordinamento giuridico italiano, pur con qualche contrasto nelle posizioni dottrinali, la riserva di legge è ritenuta soddisfatta non soltanto da una legge in senso stretto, e quindi adottata dal Parlamento, ma anche da uno dei cosiddetti “atti equiparati”, vale a dire Decreto-legge e Decreto legislativo (adottati dal Governo).

La preferenza per la legge (o gli atti equiparati) è dovuta a ragioni di garanzia: infatti a differenza di fonti come i regolamenti governativi, la legge viene adottata a seguito di un procedimento  dialettico, pubblico e molto articolato, in Parlamento, al quale partecipano – come ben sappiamo – sia la maggioranza politica, sia le minoranze parlamentari. In altre parole, nessun provvedimento del Sindaco, legge regionale, o decreto ministeriale potrebbe legittimamente incidere sulla libertà di circolazione, di fatto restringendola (pur per ragioni condivisibili come quelle sanitarie).

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Tecnicamente, all’art. 16 citato abbiamo una riserva di legge relativa: in estrema sintesi, la legge può definire solo i principi generali (in tema di modifica della libertà di circolazione), delegando di fatto governo e ministri a definire norme amministrative di dettaglio e di attuazione (come i Dpcm, ben noti in questo periodo di emergenza Covid-19).

Concludendo, l’art. 16 sulla libertà di circolazione, stando al dettato della disposizione ed alla posizione dei più autorevoli costituzionalisti, vede i “cittadini italiani” come i destinatari della norma. Pertanto l’articolo in oggetto non vale verso gli stranieri, ma solo quelli extracomunitari: infatti, i cittadini UE sono da ritenersi destinatari dell’applicazione della norma di garanzia, analogamente a quelli italiani.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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