Dal lodo Schifani al lodo Alfano “costituzionale” – 2
[ad]Nonostante ciò, alla fine dello scorso settembre, l’ipotesi di applicazione del lodo anche ai ministri è stata eliminata sulla base di due ordini di ragioni: l’una politica, relativa alla volontà di tutti i gruppi parlamentari di ridurre al massimo l’ombrello dello scudo, l’altra tecnica, relativa alla capacità del lodo Alfano bis, in quanto disegno di legge avente natura costituzionale, di modificare esso stesso la Carta costituzionale e, quindi, la concezione di un Governo formato da ministri e Presidente del Consiglio in posizione pariordinata tra loro. Quindi, sebbene da decenni il dettato costituzionale abbia previsto una figura di Presidente del Consiglio quale primus inter pares, il Parlamento intende, in qualità di legislatore costituzionale, attribuirgli un rilievo “superiore” e quindi riconoscergli uno scudo processuale “rinforzato” per svolgere serenamente le sue funzioni.
Gli effetti politici di questa evoluzione del sistema costituzionale sono quindi imprevedibili. Se da un lato non convince l’equiparazione di organi tra loro distinti posta alla base del lodo Alfano bis, ovvero fra Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio, dall’altro ancor più preme riflettere sull’opportunità di attribuire al secondo un ruolo speciale che implicitamente includerebbe il riconoscimento della tesi di Pecorella: la legittimazione di Berlusconi come capo della coalizione eletto dal popolo e conseguente impossibilità di governi tecnici guidati da chi non abbia avuto una legittimazione popolare. In conclusione, il lodo Alfano bis, nella sua forma “allargata” al Capo dello Stato e “ristretta” al Presidnete del Consiglio, potrebbe diventare anche il primo segnale costituzionale di un cambiamento della forma di governo in senso presidenziale.