Vendita auto non revisionata: quando è possibile e come si fa?

Pubblicato il 18 Gennaio 2021 alle 06:08 Autore: Claudio Garau

Vendita auto non sottoposta a revisione: è consentita dalla legge oppure no? in caso affermativo, quali limiti e regole valgono per tale contratto?

Vendita auto non revisionata quando è possibile e come si fa
Vendita auto non revisionata: quando è possibile e come si fa?

In tempi di coronavirus, il settore della vendite auto usate ha certamente maggiori margini di ripresa rispetto al mercato delle auto nuove ed appena immatricolate. Ma una domanda che non pochi si faranno è la seguente: è possibile effettuare la vendita auto non revisionata? ovvero, ci sono o meno dei limiti imposti dalla legge? e se è possibile, come funziona di fatto? Sono questioni che meritano risposte, perché da un lato un auto usata può essere davvero una buona soluzione a basso prezzo per colui che non è in grado di permettersi economicamente un auto nuova, e perché è pur vero che vanno sempre rispettare tutte le norme in materia di circolazione. Vediamo allora di dare una risposta al quesito citato.

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Vendita auto usata e non revisionata: il contesto di riferimento

I mezzi a motore come le automobili sono beni mobili registrati, ovvero ogni mezzo venduto è catalogato in uno specifico registro (il pubblico registro automobilistico – vale a dire il Pra). Tale registro è essenziale per lo svolgimento dei periodici controlli, cui i mezzi a motore sono sottoposti per evidenti ragioni di sicurezza. La vendita auto usata può avvenire con una delle due seguenti modalità: o attraverso concessionario di mezzi usati (che potrà dare certamente garanzie sul mezzo usato) o attraverso trattativa con un soggetto privato e proprietario del mezzo. Quest’ultima è tuttavia una strada sicuramente più rischiosa, se non si hanno adeguate conoscenze tecniche e non si è quindi in grado di valutare, autonomamente o con l’ausilio di un meccanico, lo stato del veicolo. Ciò che preme ricordare è che nulla, in caso di vendita auto usata, deve essere lasciato al caso: l’acquirente deve insomma vagliare tutta una serie di elementi, non solo strutturali del veicolo, ma anche fiscali e legali (pignoramenti, passaggio di proprietà ecc.). Pensiamo ad esempio al caso dell’auto sottoposta a fermo amministrativo, ed all’ipotesi della vendita del mezzo nonostante il fermo (di cui abbiamo già parlato diffusamente qui). Ma soprattutto, in materia di vendita auto usata, è necessario fare luce sul fattore revisione del mezzo: vediamolo più da vicino.

È possibile tale vendita?

Ebbene, domandiamoci a questo punto se la vendita auto non revisionata è davvero possibile. Rimarchiamolo: la revisione auto altro non è che una procedura che deve svolta periodicamente, allo scopo di monitorare le condizioni del mezzo, in modo che quest’ultimo possa circolare in totale sicurezza. Quali controlli vengono fatti in sede di revisione? Ecco i principali:

  • accertamento di possibili danni alla carrozzeria;
  • verifica delle emissioni inquinanti e sonore;
  • visibilità del numero di telaio e di targa;
  • verifica delle condizioni di marmitta, freni, cristalli, frizione e sospensione;
  • verifica della presenza del triangolo di emergenza;
  • verifica del corretto funzionamento di tutte le parti meccaniche.

Insomma, si tratta di un controllo assai dettagliato e svolto ovviamente da professionisti del settore, ovvero da officine autorizzate dal ministero dei Trasporti o presso la Motorizzazione civile.

La risposta alla domanda citata è positiva: è possibile effettuare la vendita auto usata e non revisionata, dato che in queste circostanze si opera sul piano del mero trasferimento di proprietà da vecchio a nuovo acquirente. Ovvero, la revisione scaduta non è di per sè un limite insuperabile alla compravendita, ed a patto ovviamente che il mezzo non circoli sulla rete viaria. La legge insomma non vieta di non revisionare il mezzo messo in vendita, sia da parte del concessionario, sia da parte del privato cittadino.

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Concludendo, la vendita auto è allora legalmente valida se però l‘acquirente è informato della mancata revisione. Nel caso infatti comprasse senza essere previamente informato di ciò, potrebbe certamente domandare ed ottenere l’annullamento del trasferimento di proprietà. Informato il compratore, le parti potranno o accordarsi e disporre che sia il venditore a dover comunque revisionare il mezzo, oppure potranno decidere che sia l’acquirente a farlo, a seguito dell’acquisto, magari ad un prezzo inferiore dovendo già far fronte alla revisione.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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