Malattia e quarantena: calcolo giorni ed equiparazione. La circolare Inps

Pubblicato il 25 Giugno 2020 alle 15:24
Aggiornato il: 28 Giugno 2020 alle 22:23
Autore: Daniele Sforza

Ultimi aggiornamenti sul capitolo malattia e quarantena: ecco come funziona il calcolo dei giorni e come avviene l’equiparazione secondo l’Inps.

Malattia e quarantena
Malattia e quarantena: calcolo giorni ed equiparazione. La circolare Inps

Con il messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020 l’Inps ha fornito indicazioni operative relative al riconoscimento della tutela previdenziale della malattia, anche per rispondere alle richieste avanzate dalle Strutture territoriali. In via preliminare l’Istituto di previdenza precisa che per quanto riguarda la categoria dei lavoratori privati che hanno diritto alla tutela previdenziale della malattia, l’articolo 26 del DL n. 18/2020 è rivolto ai soli lavoratori dipendenti, escludendo i lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps.

Equiparazione quarantena a malattia

Al comma 1 del suddetto articolo 26 si dispone l’equiparazione della quarantena alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento. Il periodo al quale si fa riferimento è quello della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e della quarantena precauzionale. La tutela è riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria dal quale è impossibile prescindere, vista l’equiparazione della stessa alla malattia e l’obbligo per il lavoratore di produrre idonea certificazione sanitaria (art. 26 comma 3). Nulla è innovato sotto il profilo previdenziale e contrattuale per quanto riguarda la tutela prevista in caso di malattia che comporti incapacità temporanea al lavoro per le diverse categorie di lavoratori, incluso l’eventuale differente rischio specifico indennizzato a talune categorie di lavoratori. Questa tutela, infatti, si applica anche ai casi di quarantena.

Ai lavoratori che hanno diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Inps è riconosciuta l’indennità economica previdenziale con relativa contribuzione figurativa, in base al settore aziendale e alla qualifica del lavoratore; a questo si aggiunge l’eventuale integrazione retributiva, dovuta dal datore di lavoro, secondo i contratti specifici di riferimento, con relativa copertura contributiva. Questi periodi, spiega l’Istituto, non sono da computare per raggiungere il limite massimo previsto per il comporto nell’ambito del rapporto lavorativo.

Per il riconoscimento della tutela, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia che attesti il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore della sanità pubblica. Il certificato medico dovrà essere redatto sin dal primo giorno di malattia in modalità telematica. In caso di certificato cartaceo, quest’ultimo dovrà essere trasmesso all’Inps entro due giorni. Se al rilascio del certificato il medico non dispone delle informazioni riguardanti il provvedimento, queste saranno acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l’operatore di sanità pubblica e comunicate in seguito all’Inps, tramite i consueti canali di comunicazione (posta ordinaria e PEC). Il lavoratore comunicherà gli estremi del provvedimento e il PUC del certificato al quale si riferiscono, allegando se possibile lo stesso provvedimento.

Tutela per i lavoratori con patologie gravi

Nello stesso articolo, ma al comma 2, si dispone che per i lavoratori del settore privato e pubblico in condizione di disabilità grave (che risponda all’art 3 comma 3 della Legge 104) o di disabilità (Legge 104, articolo 3 comma 1), è riconosciuta l’equiparazione a degenza ospedaliera di tutto il periodo di assenza dal servizio debitamente certificato fino al 31 luglio 2020. Il lavoratore sarà tenuto a farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante come nelle consuete modalità. In caso di degenza ospedaliera si prevede una decurtazione dei 2/5 della normale indennità se non vi sono familiari a carico.

Il medico curante, nelle note di diagnosi sul certificato, dovrà indicare dettagliatamente la situazione clinica del paziente al fine di far emergere la situazione di rischio in soggetto con anamnesi personale critica, riportando i riferimenti al verbale di riconoscimento della condizione di handicap e quindi la certificazione rilasciata dagli organi medico legali competenti delle Autorità sanitarie locali.

La malattia per Covid-19

In merito alla malattia per Covid 19 (articolo 26, comma 6) si stabilisce che nell’eventualità di una malattia conclamata di Covid-19 il lavoratore è tenuto a farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza il bisogno di alcun provvedimento da parte dell’operatore sanitario. Questa fattispecie rientra nella ordinaria gestione della malattia comune ed è riconosciuta anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, in base alla specifica normativa di riferimento.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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