Verso lo scioglimento anticipato?

Pubblicato il 2 Febbraio 2011 alle 00:27 Autore: Francesca Petrini
Giorgio Napolitano

In un tale contesto, non del tutto marginale poteva e doveva essere la posizione ed il ruolo del Presidente della Repubblica. Giorgio Napolitano, il cui primo interesse è chiaramente l’interesse del sistema Paese, si è mostrato giorno dopo giorno sempre più preoccupato del fatto che lo scontro politico, oltre a paralizzare l’attività istituzionale – come nei fatti sta già accadendo – travolga le stesse istituzioni democratico-parlamentari e con ciò determini un vero e proprio collasso del sistema. Si ricordi che il Capo dello Stato si è già mosso: a metà novembre ha infatti convocato i presidenti di Camera e Senato per stilare un calendario che fissava la verifica della maggioranza dopo il voto sulla finanziaria, così da garantire “stabilità e governabilità” almeno fintantoché non fossero stati messi a riparo i conti pubblici da una possibile crisi di Governo.

Ora si ripropongono voci circa un possibile intervento del Presidente della Repubblica volto allo scioglimento anticipato delle Camere e, a tale riguardo, sono opportune alcune precisazioni. Attenendoci infatti al dettato costituzionale, rileva anzitutto l’art. 88, comma 1 Cost., in base al quale “Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse”. Un precedente in tal senso è quello che risale ai tempi di Tangentopoli, quando il Governo tecnico di Ciampi venne “dimissionato” dall’allora Presidente della Repubblica Scalfaro e lo scioglimento delle Camere portò dritto alle nuove elezioni: si noti che ciò avvenne a fronte di una esplicita rinuncia all’incarico da parte del Presidente del Consiglio Ciampi, il quale ritenne di aver portato a termine il suo compito (ovvero tirar fuori l’Italia da quel marasma politico che fu Tangentopoli) e soprattutto aver varato la nuova legge elettorale (la c.d. Mattarellum). Stante ciò, fondamentale è anche l’art. 89 Cost. secondo cui “Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità”. È dunque proprio dalla lettura del combinato disposto di queste norme costituzionali che si può forse dissipare ogni dubbio circa l’eventuale possibilità che il Presidente Napolitano decida di sciogliere anticipatamente le Camere. A leggere il dettato costituzionale, e per quanto è possibile desumere dalle prassi, sembra infatti che i costituenti abbiano inteso attribuire un potere di scioglimento al Governo solo in momenti di “ordinaria amministrazione”, volendo invece far rientrare tale competenza nelle prerogative del Capo dello Stato per quanto concerne quelle situazioni di crisi del sistema dove essenziale è lo svolgimento della funzione di garanzia dell’assetto democratico parlamentare tutto da parte del Presidente della Repubblica. In definitiva, non è regge l’idea di un decreto presidenziale di scioglimento anticipato delle Camere, a meno che lo stesso Berlusconi non sia pronto a controfirmarlo, e tale prospettiva appare piuttosto improbabile.

L'autore: Francesca Petrini

Dottoranda in Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparte, si è laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali ed ha conseguito il titolo di Master di II livello in Istituzioni parlamentari per consulenti d´Assemblea.
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