Guidare con infradito, sandali o a piedi nudi. Cosa dice la legge?

Pubblicato il 23 Luglio 2020 alle 17:17 Autore: Guglielmo Sano

Si può guidare con infradito, sandali o a piedi nudi? Uno dei classici quesiti che ci si pone con l’arrivo della bella stagione

Infradito
Guidare con infradito, sandali o a piedi nudi. Cosa dice la legge?

Guidare con infradito, sandali o a piedi nudi? Uno dei classici quesiti che ci si pone con l’arrivo della bella stagione magari durante il tragitto che porta al mare. Cosa dice la legge in merito?

Guidare con infradito, sandali o a piedi nudi: “classico” quesito estivo

Si può guidare con infradito, sandali o a piedi nudi? È un classico quesito estivo. Cosa dice la legge in merito alla questione? Sin dal 1993, la legge italiana permette di guidare non solo con le infradito ma con qualunque tipo di ciabatta estiva così come, addirittura, a piedi scalzi. A precisarlo è persino la Polizia sul proprio sito: “non esiste più alcun divieto dal 1993 circa l’uso di calzature di tipo aperto (ciabatte, zoccoli, infradito) durante la guida di un veicolo né è vietato guidare a piedi nudi. Il conducente deve autodisciplinarsi nella scelta dell’abbigliamento e degli accessori al fine di garantire un’efficace azione di guida con i piedi (accelerazione, frenata, uso della frizione)”.

Bici elettrica con patente e assicurazione? Il Codice della Strada

In ogni caso, infatti, bisogna tenere a mente che gli articoli 140 e 141 del Codice della Strada impongono agli automobilisti di tenere un comportamento atto a salvaguardare la sicurezza stradale, quindi, di “essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.

Qualche problema con l’assicurazione in caso di incidente

Allora, si può guidare con infradito, sandali o a piedi nudi? La risposta è sì, la legge italiana lo consente. Qualche problema potrebbe sorgere, però, con la propria assicurazione nel malaugurato caso di un sinistro stradale. Basta che gli agenti di Polizia intervenuti sul luogo dell’incidente riportino sul proprio verbale che l’automobilista era a piedi scalzi o vestiva delle ciabatte perché l’assicurazione, una volta pagati i danni, possa provare a rivalersi per mancato rispetto delle norme del Codice della Strada. Tuttavia, è chiaro che ciò non può avvenire se le contratto non è stata firmata la clausola che prevede la rinuncia alla rivalsa per infrazioni al Codice della Strada.

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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