Conto corrente cointestato con la badante: perché è valido

Pubblicato il 18 Gennaio 2021 alle 05:46 Autore: Claudio Garau

Conto corrente cointestato: ecco perchè il c/c legato ad anziano e badante è considerato valido. La tesi della Cassazione e l’opposizione degli eredi

Conto corrente cointestato con la badante: perché è valido

La Corte di Cassazione ha recentemente emesso un’ordinanza che contiene un principio interessante in tema di conto corrente cointestato ed eventuali contestazioni degli eredi. Si tratta di un interessante precedente giurisprudenziale che sicuramente avrà una funzione di orientamento nei possibili futuri casi analoghi. Vediamolo in dettaglio che cosa ha deciso la Suprema Corte con l’ordinanza n. 15966 del 2020.

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Conto corrente cointestato e soldi prelevati dalla badante: la contitolarità è presunta

L’ordinanza in questione, ovvero la n. 15966/2020, è significativa perché individua un principio fondamentale: per la Cassazione, infatti, la contitolarità è presunta, laddove non si riesca a dare la prova relativa alla provenienza esclusiva del denaro presente su un conto cointestato. Il citato principio è stato delineato al termine di una causa che vedeva da una parte i figli del de cuius e dall’altra la badante dell’uomo, la quale – quando l’uomo era ancora in vita – approfittava della situazione, per intascare i soldi del conto corrente, in virtù di una asserita contitolarità.

Ben sappiamo che oggigiorno molte persone anziane e che hanno bisogno di essere accudite, stabiliscono una specie di rapporto di affetto con la badante, da cui però non di rado scaturiscono inganni e raggiri di quest’ultima ai danni dell’anziano. La prassi infatti ci insegna che a volte i soldi vanno a finire sul conto corrente della badante oppure l’anziano decide di aprire un nuovo conto corrente cointestato con lei.

Sono gli eredi che possono opporsi a questa situazione pregiudizievole non solo per l’anziano, ma anche per loro stessi. Generalmente, scoprono l’anomalia soltanto dopo il decesso del de cuius: in particolare, se vengono a conoscenza dei versamenti e prelievi effettuati dalla badante, possono tuttavia tutelarsi per cercare di far confluire il denaro nell’eredità. Per farlo, però debbono dare la prova che il conto corrente dal quale la badante ha prelevato la metà dei soldi era intestato esclusivamente all’anziano deceduto. In altre parole, se non viene data la prova, il denaro depositato in banca viene inteso al 50% di proprietà della persona che assiste.

Secondo l’art. 1101 e l’art. 1298 del Codice Civile, in linea generale, in materia di conto corrente cointestato, sono infatti applicati i principi della comunione: i contitolari hanno identiche quote, salvo diverso accordo tra essi.

Come vengono suddivisi i soldi del conto in caso di contitolarità?

Se non viene data la suddetta prova, gli eredi si troveranno con un’eredità inferiore a quella che pensavano di poter incassare. Infatti, metà della somma giacente nel conto corrente al momento del decesso andrebbe al contitolare superstite – ovvero la badante. In pratica, la giacenza nel conto si scinderebbe in due parti: una che è e resta del contitolare superstite, l’altra che diviene oggetto di successione, per essere poi immessa nei patrimoni degli eredi. In buona sostanza, in queste circostanze gli eredi vedranno assottigliarsi il patrimonio oggetto di successione del 50%.

Come gli eredi possono opporsi alla presunzione?

Insomma abbiamo di fronte un caso di presunzione legale, ovvero un’ipotesi per la quale la legge risale, in modo logico-deduttivo, da un fatto noto ad uno ignoto: è la legge che pone la detta presunzione di contitolarità, a priori e salvo dimostrazione del contrario da parte degli eredi. Questi ultimi, in particolare, potranno utilizzare liberamente i mezzi di prova disponibili (ad es. le testimonianze) e potranno altresì chiarire che la citata contitolarità non era reale ed oggettiva, bensì il frutto di una simulazione. Dovranno cioè provare che il conto corrente in questione era accresciuto periodicamente soltanto dai versamenti di una persona (l’anziano) e non anche dall’altro (presunto) contitolare.

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Concludendo, laddove gli eredi non siano in grado di provare – in corso di causa – che il denaro versato sul c/c apparteneva in verità soltanto al defunto, la badante (o qualsiasi altro contitolare con il de cuius) potrà essere, ed anzi sarà ritenuta dal giudice come proprietaria della quota di denaro presente nel conto. Ma se gli eredi riescono a fornire la prova, l’intera somma di denaro sarà oggetto di successione e verrà divisa tra gli eredi, con esclusione della badante, cointestataria fittizia.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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