Bonus baby sitter 2020: domande in scadenza ad agosto, la data

Pubblicato il 14 Agosto 2020 alle 08:59 Autore: Daniele Sforza

Ultimi aggiornamenti sul bonus baby sitter 2020: domande in scadenza entro il mese di agosto. Ecco la data esatta da rispettare.

Bonus baby sitter 2020 domande in scadenza
Bonus baby sitter 2020: domande in scadenza ad agosto, la data

La Legge di conversione del Decreto Rilancio ha decretato l’estensione della data entro la quale bisogna inoltrare la domanda per il bonus baby sitter 2020 nonché per i centri estivi e i servizi integrativi per l’infanzia. L’Inps ha infatti informato i contribuenti che le prestazioni lavorative di baby sitting svolte a partire dal 5 marzo 2020 e fino al 31 agosto 2020 saranno remunerate tramite il Libretto Famiglia e che dovranno essere comunicate sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro il 31 dicembre 2020. La data originaria entro la quale bisognava presentare domanda era il 31 luglio: il provvedimento è dunque intervenuto a prorogare la scadenza di un ulteriore mese, fissandola al 31 agosto 2020.

Bonus baby sitter 2020: nuova scadenza per presentare le domande

L’estensione della scadenza per la domanda del bonus baby sitter è infatti diretta conseguenza dell’estensione del diritto di fruire del congedo parentale per ulteriori 30 giorni, dal 31 luglio al 31 agosto. Visto che il congedo è fruibile alternativamente al bonus baby-sitting, l’estensione del secondo segue direttamente l’estensione del primo beneficio.

Cosa si potrà fare dunque fino al 31 agosto 2020? L’agevolazione serve ad acquistare servizi di baby-sitting tramite il Libretto Famiglia (con obbligo di comunicare le spese entro il 31 dicembre 2020) e a pagare l’iscrizione presso i centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia, o ai servizi socio-educativi territoriali per tutto il periodo della chiusura dei servizi scolastici. La cumulabilità non è consentita con il bonus asilo nido per i periodi coincidenti.

Bonus baby sitter 2020: beneficiari e importo

Del beneficio possono fruire i genitori con figli che al 5 marzo 2020 avevano ancora un’età non superiore a 12 anni (requisito non valido per figli con handicap), sempre che nel nucleo familiare non si benefici di già di strumenti di sostegno al reddito relativi all’interruzione dell’attività lavorativa. L’importo è stato poi raddoppiato dal DL Rilancio, passando dagli originari 600 euro (1.000 euro per alcune categorie di lavoratori, come quella sanitaria, o quella della sicurezza e difesa) a 1.200 euro (2.000 euro per le categorie appena citate).

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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