Cartelle di pagamento: sospensione del pagamento fino al 15 ottobre

Pubblicato il 20 Agosto 2020 alle 13:32 Autore: Claudio Garau

Cartelle di pagamento: ecco i chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alla sospensione dei pagamenti fino al 15 ottobre. La proroga e i divieti

Cartelle di pagamento: sospensione del pagamento fino al 15 ottobre
Cartelle di pagamento: sospensione del pagamento fino al 15 ottobre

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le Faq aggiornate, che chiariscono come il cittadino deve comportarsi in relazione agli obblighi imposti dalle cartelle di pagamento. Si tratta di indicazioni interessanti, alla luce della proroga della sospensione fino al 15 ottobre dei pagamenti e delle cartelle di pagamento, fissata con il Decreto legge di agosto. Vediamo un po’ più nel dettaglio.

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Cartelle di pagamento e proroga dei termini

L’Agenzia delle Entrate fa insomma il punto, non solo in considerazione dell’ultimo Decreto varato, ma anche a seguito di quanto stabilito nei precedenti decreti Cura Italia e Rilancio. Come appena accennato, fino al 15 ottobre sono congelate le cartelle fiscali, mentre per la rottamazione ter e il saldo e stralcio il termine ultimo fa riferimento alla data del 10 dicembre 2020. Entro tale data si può pagare senza sanzioni e interessi, servendosi dei bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” in possesso del contribuente.

Lo spostamento in avanti del termine è legato a quanto disposto dall’art. 99 del Decreto Agosto: pertanto, fino a quella data il contribuente potrà contare sulla sospensione del versamento delle entrate tributarie, che trovano la loro giustificazione su cartelle di pagamento, avvisi di addebito e anche avvisi di accertamento da parte di Agenzie Entrate Riscossione. Si tratta appunto di una proroga, dato che il Decreto Cura Italia aveva posto il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione, in coincidenza con il 31 agosto 2020.

Ci si riferisce, in generale, ai pagamenti di ambito fiscale, in scadenza dall’otto di marzo fino al 15 ottobre di quest’anno; ma per tutti i contribuenti che hanno residenza, sede legale o operativa in uno dei comuni rientranti nella zona rossa la sospensione scatta prima, ovvero dal 21 febbraio 2020. Tali pagamenti nei confronti del Fisco dovranno dunque essere compiuti entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, pertanto, entro il 30 novembre 2020.

Tradotto in termini pratici quanto stabilito dagli ultimi provvedimenti e sulla scorta dei chiarimenti da parte dell’ufficio delle imposte, possiamo dedurre che l’Agenzia non può – fino al 15 ottobre 2020 – notificare le cartelle di pagamento, neanche via pec.

L’opzione rateizzazione

Alla luce di quanto detto, entro fine novembre il contribuente è tenuto a versare quanto previsto dalle cartelle di pagamento, già notificate e scadute dopo l’otto di marzo 2020. È ammessa tuttavia la rateizzazione, ma l’interessato deve fare domanda prima della scadenza del 30 novembre, dato che l’ufficio delle imposte deve prendersi il tempo necessario per l’esame della richiesta di rateizzazione, durante il periodo di sospensione.

Interessante chiarimento dato dall’Agenzia delle Entrate nelle sue faq è il seguente: per il contribuente che in data 8 marzo 2020 aveva già attivato un piano di rateizzazione, in virtù del Decreto Rilancio, può domandare di pagare in 10 rate invece che 5, a patto che, per i nuovi rateizzi, faccia domanda obbligatoriamente entro il giorno 15 ottobre 2020. È chiaro che anche tale misura si inserisce nel quadro d’insieme, messo nero su bianco dall’Esecutivo, per tamponare l’emergenza coronavirus e dare nuovo slancio alle attività economiche e un po’ di ossigeno ai cittadini-contribuenti, che pur restano gravati dagli obblighi fiscali.

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Stop alle procedure cautelari o esecutive

L’Agenzia delle Entrate, fino al 15 ottobre, non può far partire nuovi iter cautelari (ipoteche e fermi amministrativi) o iter esecutivi come i pignoramenti, in relazione a cartelle di pagamento i cui termini di versamento sono scaduti in data anteriore all’otto di marzo 2020. Ciò nel chiaro scopo di venir incontro al cittadino-contribuente, nella delicata fase post lockdown e crisi economica conseguente. In base allo stato attuale della normativa e salvo modifiche, soltanto dopo il 15 ottobre, l’Agenzia potrà iscrivere il fermo amministrativo sul veicolo o l’ipoteca sull’immobile del debitore verso il Fisco: ciò in ipotesi di mancato pagamento totale o parziale o in caso di domanda di rateizzazione. Tuttavia, il contribuente può, nel periodo di sospensione, saldare integralmente il debito oggetto di fermo, per eliminarlo oppure domandare una rateizzazione e versare la prima rata, in modo da sospendere il fermo stesso.

Concludendo, ricordiamo altresì che la sospensione fino al 15 ottobre 2020 vale anche per gli obblighi legati ai pignoramenti presso terzi: conseguentemente, il datore non sarà tenuto ad effettuare le trattenute sullo stipendio o sul salario; analogamente, vale la sospensione in relazione a indennità, pensioni e trattamenti assimilati.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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