Congedo e smart working: qual è la differenza e quale si può scegliere

Pubblicato il 10 Settembre 2020 alle 13:14 Autore: Claudio Garau
Congedo e smart working: qual è la differenza e quale si può scegliere

Congedo e smart working: qual è la differenza e quale si può scegliere

Non è certamente la prima volta che ci occupiamo di congedo e smart working, essendo anch’essi temi caldi in questi ultimi mesi: ne abbiamo parlato, per esempio, con riferimento al congedo covid 2020 a seguito del dl rilancio, e abbiamo più volte segnalato l’utilità e il perchè dell’utilizzo dello smart working, o lavoro agile, come modalità innovativa per svolgere il proprio lavoro, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria degli ultimi mesi. Qui di seguito vogliamo però focalizzarci sulle due alternative che si potranno porre innanzi ai genitori, in ipotesi di quarantena dei figli in età scolare: rimanere a casa per badare ai figli oppure farlo, ma continuando a lavorare da remoto? insomma, quali sono le scelte possibili? Vediamole.

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Congedo e smart working: si prosegue sulla linea dei mesi scorsi

Come già anticipato dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia. Elena Bonetti, ecco che con l’approvazione del nuovo decreto da parte del Consiglio dei Ministri, i lavoratori saranno comunque garantiti: se i figli rimangono a casa da scuola in quarantena, i genitori hanno diritto allo smart working. E, alternativamente, possono chiedere un congedo parentale straordinario. Si prosegue insomma sul solco già tracciato nei mesi scorsi, dato che dal lockdown in poi, il lavoro agile o smart working è stato incentivato con modalità semplificate per accedervi. Ad esempio, il Decreto Rilancio lo ha inteso come un vero e proprio diritto per i genitori di figli minori di 14 anni; nella PA invece la possibilità per i dipendenti pubblici di lavorare a distanza è stata già sostenuta con un aumento delle attività eseguibili da remoto che – in base alle direttive da parte di Fabiana Dadone – dovrebbe toccare il 50% delle complessive prestazioni lavorative entro il 31 dicembre di quest’anno.

Il quadro predisposto dall’Esecutivo insomma prevede che se l’emergenza dovesse allungarsi almeno fino all’autunno, sarebbe doveroso ritornare all’uso degli strumenti già sperimentati negli ultimi tempi.

E’ chiaro inoltre che quanto previsto nel nuovo decreto, si sovrappone a quanto finora dettato dai decreti anteriori, sulla scorta dei quali i lavoratori genitori di figli fino a 14 anni hanno diritto allo smart working, esclusivamente fino al prossimo 14 settembre, data di ritorno tra i banchi scolastici.

Su che cosa potranno contare i genitori?

Schematizzando, vediamo dunque su quali misure di garanzia potranno contare i genitori, e quali sono le differenze:

  • smart working: il nuovo decreto tutela il genitore, nel caso il figlio, come accennato, resti a casa e non vada a scuola, causa quarantena, per le due settimane previste (perchè positivo al coronavirus oppure perchè messo in isolamento obbligatorio per rischio contagio). Infatti, è garantito di ricorrere nuovamente allo smart working, ovvero a lavoro via pc da casa. Tuttavia, si ritiene che ciò sarà possibile con gli stessi vincoli della scorsa primavera, vale a dire se non c’è già l’altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o non lavoratore, e se non si è già beneficiari di cassa integrazione o altro ammortizzatore sociale;
  • congedo Covid: alternativamente allo smart working, per contrastare l’eventuale emergenza sanitaria, ed allo stesso tempo per tutelare il lavoratore ed i suoi diritti, sarà possibile domandare un congedo parentale straordinario. Infatti, al momento detto diritto al congedo ha perso la sua “valenza” lo scorso 31 agosto. Ecco dunque che il nuovo decreto dispone novità in merito al congedo parentale Covid, sempre in ipotesi di quarantena dei figli, di 14 giorni. In buona sostanza, se le mansioni non permettono lo smart working, il lavoratore potrà optare per un congedo retribuito al 50%, sempre che non coincida con l’altro genitore. L’opzione conserva validità fino al 31 dicembre di quest’anno, così come emerge dal nuovo decreto dell’Esecutivo.

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Dal punto di vista pratico, è chiaro che queste misure hanno ragion d’essere, in quanto non è al momento ipotesi remota che le scuole si trovino a dover svolgere, per un lasso di tempo prolungato, una parte dell’insegnamento con modalità online. E ciò imporrebbe ai genitori di fare i conti con la differenza tra smart working e congedo, dovendo optare per l’uno o per l’altro.

Da sottolineare ancora che, a partire dal 15 ottobre, i datori di lavoro dovranno “negoziare” la scelta dello smart working con ciascun lavoratore, non potendo più decidere d’autorità. In altre parole, dovranno essere sottoscritti veri e propri accordi individuali con i dipendenti, a patto che nel frattempo non siano introdotte ulteriori novità normative a seguito del dialogo e confronto tra ministero del Lavoro e sindacati.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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