Bollo auto 2020 in scadenza da pagare entro settembre, le sanzioni

Pubblicato il 30 Settembre 2020 alle 11:13 Autore: Guglielmo Sano
Bollo auto 2020 in scadenza da pagare entro settembre, le sanzioni

Bollo auto 2020 in scadenza da pagare entro settembre, le sanzioni

In alcune regioni riprendono i versamenti del bollo auto 2020 dopo le sospensioni dovute all’emergenza coronavirus. Dove bisogna pagare entro settembre 2020? Quali sanzioni sono previste nel caso di inadempienza? I dettagli di seguito.

Bollo auto 2020: riprendono versamenti dopo l’emergenza

Riprendono i versamenti del bollo auto 2020 in alcune regioni che avevano previsto una proroga a causa dello scoppio della crisi sanitaria. In generale la tassa sul possesso dei veicoli deve essere pagata entro trenta giorni dalla scadenza, dunque, devono pagare entro il 30 settembre 2020 coloro a cui il bollo è scaduto ad agosto 2020. Detto ciò, alcune regioni, come si diceva, sono andate incontro agli automobilisti con una proroga: è il caso della Sicilia per esempio, dove il bollo scaduto tra marzo e ottobre si potrà pagare fino a fine anno, oppure della Lombardia dove, per quelli in scadenza da marzo al 30 settembre, c’è tempo fino al 31 ottobre per effettuare il versamento. Ora, se la proroga dovuta all’emergenza coronavirus è terminata già da diverso tempo – fine tra il 15 e il 30 giugno – in regioni come Lazio, Toscana, Calabria, Piemonte, Veneto, Abruzzo, Marche, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Valle D’Aosta, il bollo dovrà essere pagato entro il 30 settembre dagli automobilisti della Campania e dell’Umbria.

Le sanzioni previste per chi non paga

Chi non paga il bollo auto entro le scadenze previste incorre in una sanzione che consiste sostanzialmente nella maggiorazione dell’importo dovuto per l’imposta. Se si paga entro 15 giorni dalla scadenza la maggiorazione è dello 0,1%, dal 16esimo giorno al 30esimo giorno di ritardo la maggiorazione è pari all’1,5%. Cresce e arriva all’1,67% se si paga dal 31esimo al 90esimo giorno successivo alla scadenza, al 3,75% dal 91esimo giorno in poi fino a un anno. Per ogni sei mesi di ritardo in più si aggiunge il 30% dell’importo più un interesse dello 0,5% sulla somma dovuta.

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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