Costituzione, sovranità, democrazia

Pubblicato il 28 Aprile 2011 alle 07:07 Autore: Francesca Petrini
costituzione

Il punto allora è che, laddove si intenda riportare al centro dell’ordinamento il Parlamento, a nulla vale la “santificazione” della voce popolare: sostenere “così il popolo ha deciso e la questione è chiusa” equivale a una concezione strumentale della democrazia che assolutizza il potere e lo rende intollerante a qualsivoglia opinione contraria e a qualsivoglia limite. Si noti poi che, nella situazione attuale, l’ideologia del Capo eletto tramite plebiscito complica di fatto la vita interna della stessa maggioranza, costretta al silenzio dal Governo – e lo si vede nella dinamica parlamentare, frustrata sempre più spesso nel suo svolgimento dall’apposizione di innumerevoli questioni di fiducia, spesso pure congiuntamente alla presentazione di maxiemendamenti.

Dunque, se la questione sostanziale si incentra sul principio della separazione dei poteri e del loro reciproco bilanciamento, cardine di qualsivoglia legittimo esercizio del potere, ben s’intende come prevedere che il voto popolare elegga un vincitore assoluto, sovraordinato rispetto a qualunque organo di garanzia che “non goda di legittimazione popolare” (anche quando ciò non sia vero), significa mortificare la sovranità popolare ad un momento, quello elettorale, terminato il quale sovrano è solo l’eletto dalla maggioranza, “sempre libero dal peccato e sicuro da ogni turbamento”. Prevedere nella Costituzione una gerarchia fra istituzioni secondo cui il Parlamento, in quanto eletto dal popolo, è posto al vertice di tutto l’ordinamento e non è soggetto al rispetto di “forme e limiti” nell’esercizio del suo potere, significherebbe annullare ogni forma di divisione dei poteri e lasciare che il potere legislativo sia arbitro del governo delle cose pubbliche, a discapito di ogni regola, di ogni procedimento, di ogni opinione dissenziente. Quello che viene quindi proposto dall’On. Ceroni (e con lui da tutti quelli che apertamente non hanno preso le distanze dal suo progetto di riforma) è sostanzialmente un modello solo apparentemente democratico, ovvero una democrazia plebiscitaria, lontanissima da ogni schema di costituzionalismo moderno, come nato nel 1789 quando i rivoluzionari francesi intesero l’esistenza di una Costituzione laddove la società regola la separazione dei poteri. Ebbene, se chiaramente il suffragio universale è uno dei pilastri fondativi dell’ordinamento democratico rappresentativo, il momento elettorale non è comunque dominus indiscusso del sistema costituzionale: così, il secondo comma dell’articolo 1 della Costituzione, che la proposta Ceroni vorrebbe abrogare, recita “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Dunque, seppure sembri un paradosso, forse non sbaglia il Presidente Violante quando dice che la proposta “riecheggia pericolosamente la Costituzione staliniana del 1936, che affidava tutto il potere ai soviet”.

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L'autore: Francesca Petrini

Dottoranda in Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparte, si è laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali ed ha conseguito il titolo di Master di II livello in Istituzioni parlamentari per consulenti d´Assemblea.
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