Cointestazione auto: quando è possibile e come si può fare

Pubblicato il 4 Dicembre 2020 alle 12:07 Autore: Claudio Garau
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Cointestazione auto: quando è possibile e come si può fare 

C’è chi potrebbe domandarsi – da automobilista o da semplice curioso – se è possibile la cointestazione auto, vale a dire la situazione per la quale un certo mezzo a motore risulta, allo stesso tempo, di proprietà di due distinti soggetti. Ebbene, chiariamolo in premessa: la cointestazione auto è pacificamente consentita dalla legge italiana, sebbene non sia una pratica molto diffusa. Cerchiamo allora di capire qual è il meccanismo, i passi da compiere e quali possono essere vantaggi e svantaggi di una tale scelta. Facciamo chiarezza.

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Cointestazione auto: che cos’è in concreto e il meccanismo

La cointestazione auto è un’operazione molto semplice ed alla portata di tutti. La situazione per la quale la proprietà di un’auto spetta a due distinte persone al contempo, può ricorrere sia da subito, ovvero all’atto di acquisto del veicolo, sia in un secondo tempo, ovvero laddove il primo proprietario scelga di cointestare il mezzo ad un’altro soggetto, con la conseguenza che il primo proprietario perde, di fatto, metà della proprietà originaria, e dunque metà del valore economico dell’oggetto.

In caso di cointestazione auto, non è obbligatorio che i due cointestatari siano legati da un qualche vincolo (ad es. parenti, marito e moglie ecc.). Anzi, potrebbe ben darsi la cointestazione auto tra due semplici amici o conoscenti, anche non conviventi.

Ricordiamo altresì che non è necessaria la cointestazione auto per permetterne l’utilizzo a un familiare convivente. Le norme vigenti infatti prevedono che tutte le persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, e che vivono sotto lo stesso tetto, possono guidare l’auto intestata a una soltanto di queste, senza bisogno di alcuna formalità o adempimento particolare e quindi senza rischi di multa.

Per comprare assieme all’altro cointestatario, occorre che ambo i soggetti siano presenti al momento della vendita, ovviamente con documenti validi. E’ essenziali che i due cointestatari firmino il contratto d’acquisto.

La legge italiana ammette l’operazione sia in caso di auto nuova, sia in caso di auto usata: pertanto, alla data del passaggio di proprietà dovrà essere formalizzato nero su bianco che non c’è un solo proprietario, ma che i nuovi proprietari sono due.

Inoltre, la cointestazione auto avviene seguendo uno step fondamentale: l’indicazione dei nomi dei due proprietari nel libretto di circolazione. Però occorre distinguere:

  • se la cointestazione auto si verifica all’acquisto del veicolo, l’indicazione appena citata andrà compiuta dal concessionario all’atto dell’immatricolazione;
  • se la cointestazione avviene in un momento successivo, il proprietario e il nuovo cointestatario saranno tenuti a recarsi al Pra per domandare l’iscrizione del nome di quest’ultimo nuovo proprietario e l’aggiornamento del libretto di circolazione. 

Quali sono gli effetti di tale scelta?

Finora abbiamo visto in che modo è possibile dar luogo alla cointestazione auto: ora possiamo passare a vedere più da vicino quelli che sono gli effetti giuridici che discendono dalla situazione rappresentata dai due proprietari per uno stesso mezzo. Vediamoli in rapida rassegna, facendo emergere anche alcuni vantaggi della cointestazione auto:

  • anzitutto, il principio generale è che le quote dei due comproprietari sono presunte identiche, a meno che non le parti non scelgano un patto diverso, ma che resta operativo soltanto tra loro;
  • la cointestazione auto non impedisce l’eventuale sequestro o confisca del veicolo da parte dello Stato, ovvero una punizione che può essere inflitta in caso di commissione di gravi illeciti, come ad es. la guida senza assicurazione. La conseguenza sarebbe quindi l’impossibilità di usare il mezzo, gravante non soltanto sull’autore della violazione, ma anche sull’altro proprietario estraneo al fatto illecito;
  • diversa la situazione in caso di fermo amministrativo auto, legato al mancato versamento di quanto dovuto per una o più cartelle esattoriali: infatti, diversi giudici hanno stabilito che il fermo non può essere inflitto laddove il mezzo sia cointestato. Ciò per una motivazione logica: il provvedimento di fermo amministrativo andrebbe ad incidere anche sull’altro proprietario non debitore verso il Fisco;
  • non è possibile vendere l’auto cointestata senza il consenso del cointestatario, giacchè la legge permette soltanto la vendita della propria quota;
  • in caso di morte di uno dei due cointestatari, la successione riguarderà soltanto metà del valore del mezzo: l’altra metà, ovvero il 50%, resterà nella proprietà del contitolare superstite che potrà conservare la sua qualità e continuare a guidare il mezzo;
  • sul piano fiscale, e nello specifico per quanto riguarda il bollo auto, vale – coerentemente con la situazione di cointestazione auto – il principio di responsabilità solidale: pertanto i due proprietari saranno coobbligati al pagamento dell’imposta automobilistica, con la conseguenza che la Regione sarà libera di chiedere il pagamento all’uno e all’altro;
  • ogni cointestatario sarà corresponsabile laddove si verifichi una o più violazioni stradali compiute dall’altro e anche laddove l’altro produca un danno a terzi, derivante dall’uso del mezzo. Ad esempio, l’obbligo di pagare una multa per divieto di sosta si applicherebbe ad ambo i soggetti, che risulterebbero coobbligati a pagarla per l’intero.

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Gli svantaggi della ‘doppia proprietà’ del mezzo

Concludendo, vediamo brevemente quali possono essere alcuni svantaggi che derivano da questa situazione. Ebbene, il fatto di essere proprietari soltanto del 50% della vettura, comporta che – in ipotesi di rottamazione per sfruttare gli incentivi collegati – sarà necessaria anche la firma dell’altro proprietario. E non è remoto il caso concreto per cui se un mezzo è cointestato a due amici o conoscenti, e uno dei due muore, la sua metà spetterà agli eredi: in queste circostanze, l’altro cointestatario potrebbe scontrarsi con loro per quanto riguarda il futuro del veicolo e potrebbe ben darsi la situazione per cui il proprietario superstite vuole vendere il mezzo, mentre gli eredi non vorranno farlo, nè vorranno acquistare il 50% del proprietario superstite. Insomma si tratta di situazioni pratiche su cui non è sempre facile districarsi – essendo coinvolti gli interessi di più persone – e che potrebbero condurre non pochi a scartare l’idea della cointestazione auto.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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