Rendite Inail e nuovi importi: quali sono e quanto valgono

Pubblicato il 11 Dicembre 2020 alle 12:23 Autore: Claudio Garau
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Rendite Inail e nuovi importi: quali sono e quanto valgono

Le ultime novità ci dicono che le prestazioni per infortuni e malattie professionali hanno subito un (lieve) incremento: infatti il Ministero del Lavoro ha recentemente dato l’ok alle delibere dell’Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro, con tre decreti ad hoc (nn. 91/2020, 92/2020, 68/2020) appena pubblicati. Vediamo allora cos’è cambiato e perchè si può parlare di mini-rivalutazione delle rendite Inail.

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Nuove rendite Inail: l’ok del Ministero del lavoro e le aree interessate

Come accennato, l’aumento dell’importo delle rendite Inail è dipeso da una doppia approvazione, prima dell’Inail stesso e poi del Ministero del Lavoro. Si tratta di una novità che riguarda le prestazioni per infortuni e malattie professionali che si applica retroattivamente, ovvero a partire dal primo luglio 2020. In termini percentuali, di quanto è stato l’incremento?

Ebbene, si tratta di uno 0,5% in più per quanto riguarda i settori dell’industria, dell’agricoltura, settore marittimo e medici radiologi. Come detto sopra, sono stati tre decreti ministeriali a confermarlo, con pubblicazione nella sezione pubblicità legale del sito internet del Ministero del Lavoro, che danno l’ok alle altrettante delibere Inail e che saranno di seguito recepiti a breve, dalla consueta circolare Inail. Ecco in sintesi quali sono le novità:

  • Settore agricoltura: anzitutto, per quanto riguarda una delle aree essenziali dell’economia italiana, occorre dire che il calcolo della prima rendita per i lavoratori subordinati con contratto a tempo determinato è compiuto sulla retribuzione annua convenzionale pari a euro 25.106,52; invece, per i lavoratori assunti a tempo indeterminato, la retribuzione effettiva è inclusa nei limiti disposti per il settore industriale;
  • Settore industria: la mini-rivalutazione rendite Inail, con effetto dal primo luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, prevede per il settore industria la individuazione della retribuzione media giornaliera per il calcolo del massimale e del minimale a euro 79,22. Pertanto, i limiti retributivi annui, minimo e massimo, da considerare come base di calcolo delle rendite divengono, rispettivamente, corrispondenti a euro 16.636,20 e a 30.895,80 euro;
  • Settore marittimo: anche per questo ambito valgono gli importi di rendita Inail stabiliti per il settore industria, tranne alcune categorie di lavoratori in relazione ai quali, ferme restando le somme della retribuzione media giornaliera (euro 79,22) e minima annua (euro 16.636,20), la retribuzione massima annua è così disposta: 1) comandanti e capi macchinisti, euro 44.489,95; 2) primi ufficiali di coperta e di macchina, euro 37.692,88; 3) altri ufficiali, euro 34.294,34;
  • Medici e tecnici radiologi: novità anche per quanto riguarda la retribuzione annua da considerare come base della liquidazione delle prestazioni Inail versate a favore dei medici gravati da malattie e lesioni prodotte dall’azione dei raggi X e sostanze radioattive, e dei loro superstiti, che infatti cambia e passa a euro 61.692,73, in modo retroattivo, sempre dal primo luglio 2020.

Assegni continuativi mensili: le novità

Le buone notizie non sono finite qui: per quanto riguarda gli assegni continuativi mensili, essi spettano ai superstiti, ovvero i coniugi e figli, di titolari di rendite Inail:

  • per infortuni professionali emersi fino alla data del 31 dicembre 2006 e malattie professionali denunciate fino alla stessa data, con grado d’inabilità permanente non al di sotto del 65%, comunque accertato dall’Inail;
  • per infortuni professionali e malattie denunciate a partire dal primo gennaio 2007, con grado di inabilità permanente non al di sotto del 48%.

I superstiti hanno dunque diritto ai seguenti importi:

  • 50% al coniuge fino a decesso o nuovo matrimonio;
  • 20% a ciascun figlio fino al 18° anno di età o fino a 26 anni se studente;
  • 40% per ogni figlio orfano di ambo i genitori;
  • 50% per ciascun figlio inabile.

Come detto all’inizio, i nuovi importi effettivi scattano dal primo luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, e oscillano tra un minimo di 307,35€ e un massimo di 1.781,92€ per il settore industria e da 384,97€ a 1.855,06€ per il settore agricoltura. L’importo è direttamente proporzionale alla percentuale di inabilità (dal 50% fino al 100% con assistenza continuativa).

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Assegno per assistenza personale continuativa e per incollocabilità

Novità anche per l’assegno che integra una rendita già incassata dall’Inail e che viene versato in ipotesi d’invalidità che abbisogni di un’assistenza personale continuativa, per la sussistenza di una specifica e grave condizione patologica. In buona sostanza, consiste in una sorta di di indennità di accompagnamento: infatti, se già è versata quest’ultima , non si matura il diritto all’assegno in oggetto. In sintesi, il suo importo dal primo luglio, è pari a euro 547,75.

Concludendo, ricordiamo altresì che per quanto riguarda l‘assegno di incollocabilità, ovvero la prestazione economica versata agli invalidi under 65, per infortunio o malattia professionale, che si trovano nell’impossibilità di ottenere l’assunzione obbligatoria, il suo importo sale dal primo luglio 2020, e si attesta alla cifra di  263,37€ al mese.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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